Inammissibile il ricorso che non indica il vizio ex art. 360 c.p.c. (Cass. civ. Sez. V n. 761 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non specifichino in relazione a quale dei vizi previsti dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura sia proposta. L’accertamento della volontà delle parti in ordine al contenuto di un negozio giuridico costituisce indagine di fatto riservata al giudice di merito: chi deduce la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale non solo deve indicare le norme assunte come violate e i principi in esse contenuti, ma deve anche precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, non potendosi la censura risolvere nella mera contrapposizione tra l’interpretazione proposta dalla parte e quella accolta nella sentenza impugnata. È parimenti inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., il motivo che non trascriva gli atti o i documenti su cui si fonda, quando da essi debba trarsi il vizio dedotto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società di costruzioni un avviso di accertamento con cui procedeva a riprese per I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.E.S. relativamente all’anno di imposta 2005. La società contribuente impugnava l’atto innanzi alla C.T.P. di Agrigento, che rigettava il ricorso con sentenza n. 416/2010.
Proposto appello, la C.T.R. della Sicilia rigettava il gravame con sentenza n. 1410/35/16, depositata il 13.04.2016, ritenendo che il valore assegnato ai beni futuri riservati alla cedente fosse stato acclarato in via definitiva dall’amministrazione finanziaria ai fini dell’imposta di registro, che l’atto ricognitivo del 5.2.2009 non incidesse sul contenuto dell’atto pubblico del 15.6.2004 e che il presupposto dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze fosse insorto per effetto della sola stipulazione del contratto di compravendita. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, rimanendo intimati l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva la ritualità della notifica del ricorso presso gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate e dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per carenza di legittimazione passiva.
Il primo motivo, con cui la ricorrente deduce il travisamento del fatto e l’erronea qualificazione dell’atto del 15.6.2004 come compravendita anziché come permuta, è inammissibile. Il motivo difetta di specificità, non essendo state trascritte le principali clausole contrattuali dalle quali dovrebbe trarsi la natura di permuta. La Corte ribadisce che l’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto affidata al giudice di merito: il ricorrente deve indicare le norme di interpretazione assunte come violate e chiarire come il giudice se ne sia discostato, mentre la censura si risolve nella mera contrapposizione di due letture.
Anche il secondo motivo, relativo all’omessa considerazione dell’atto ricognitivo, è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, infondato: la C.T.R. non ha omesso di esaminare il documento, ma lo ha ritenuto ininfluente. Il terzo motivo, concernente l’omessa valutazione dell’esito dell’interrogatorio formale, è inammissibile sotto molteplici profili, perché la questione non risulta sollevata nei precedenti gradi di merito, essendo il mezzo istruttorio assunto in data antecedente all’udienza di discussione dinanzi alla C.T.R., e perché i capi di interpello e le risposte non sono stati trascritti.
Il quarto motivo, con cui si deduce la violazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 109/07 in tema di ripartizione dell’onere della prova, è inammissibile e infondato: la censura è generica e la C.T.R. ha ritenuto l’onere correttamente assolto dall’Amministrazione tanto in punto di an che di quantum. Il quinto e il sesto motivo sono parimenti inammissibili perché cumulano inestricabilmente doglianze riferibili a più vizi dell’art. 360 cod. proc. civ., senza consentirne l’individuazione singolatim, e difettano di specificità. Quanto alla motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, la Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui l’onere è assolto mediante rinvio ad atti già nella disponibilità del contribuente, non essendo necessario che siano messi a disposizione del giudice. Il ricorso è quindi rigettato.
Nota della Redazione
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