Lodo arbitrale, somme soggette a IVA e alternatività dell’imposta di registro (Cass. civ. Sez. V n. 1017 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro su lodo arbitrale, allorché le somme oggetto del lodo siano assoggettate a imposta sul valore aggiunto, opera il principio di alternatività tra i due tributi stabilito dagli artt. 37 e 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con conseguente esclusione dell’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale del 3%. Il giudice di merito che ometta di pronunciarsi su tale doglianza, ritualmente proposta e riproposta nei gradi precedenti, incorre in una motivazione meramente apparente, censurabile in cassazione. La censura con cui si lamenti l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve essere ricondotta al vizio di nullità della decisione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non alla violazione di legge né alla motivazione insufficiente.
Il Fatto
La società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo all’anno 2010 e riferito a un lodo arbitrale con cui il collegio aveva parzialmente accolto le sue pretese, condannando il consorzio convenuto al pagamento di una somma di denaro. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo corretta l’applicazione dell’aliquota del 3%.
La Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione, rilevando che le doglianze dell’appellante erano generiche, per non avere indicato in modo preciso il diverso criterio che il primo giudice avrebbe dovuto applicare. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 40 d.P.R. n. 131 del 1986: la ricorrente sostiene che le somme poste a base del lodo erano soggette a IVA e che, per il principio di alternatività, dovevano ritenersi escluse dall’imposta di registro nella misura proporzionale del 3%. La Corte li ritiene fondati.
I giudici di legittimità osservano che la Commissione regionale, affermando la genericità delle doglianze, aveva implicitamente rigettato la censura sull’applicabilità del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. Tuttavia, alla luce delle difese specificamente reiterate in appello e debitamente trascritte nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza, la motivazione resa su questo punto si rivela meramente apparente.
Il secondo motivo, con cui si denuncia l’omessa pronuncia sull’asserita carenza di motivazione dell’atto impositivo, è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che, ove il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione, non è indispensabile l’esplicita menzione della fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; deve invece dichiararsi inammissibile il gravame che sostenga la mancanza o insufficienza della motivazione o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge, come confermano le Sezioni Unite n. 17931 del 2013, Sez. I n. 24553 del 2013 e Sez. II n. 10862 del 2018. Nella specie opera inoltre il regime della doppia conforme ex art. 348-ter cod. proc. civ., applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, con richiamo alle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, che impone l’indicazione delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi, qui non dimostrate.
Il quarto motivo, che denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Commissione regionale addossato alla contribuente l’onere di indicare un criterio alternativo, è anch’esso inammissibile. La Corte rileva che l’avviso di liquidazione deve contenere ab origine la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, non potendo l’amministrazione colmare eventuali lacune con una motivazione postuma, secondo la Sez. V n. 11284 del 2022. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura però solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando ritenga erroneamente assolto tale onere: nella specie la Commissione regionale non ha invertito l’onere, ma ha affermato, sul quantum, la mancata indicazione di un criterio alternativo.
Il ricorso è pertanto accolto quanto al primo e al terzo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in differente composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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