Pallets di legno e reddito agrario: connessione solo nei limiti del d.m. (Cass. civ. Sez. V n. 7665 del 22.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito agrario, la tassazione secondo il regime di cui all’art. 34 t.u.i.r. si applica alle attività agricole connesse, secondo la definizione di cui all’art. 2135, terzo comma, cod. civ., purché ricorrano i presupposti di cui all’art. 32, comma 2, lett. c), t.u.i.r. e nei limiti della potenzialità del terreno di cui all’art. 32, comma 1, t.u.i.r. vigente ratione temporis. La presunzione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 opera anche a prescindere dalla previa qualificazione del contribuente come imprenditore, non essendo la ricostruzione della sua attività un prius rispetto alla quantificazione della materia imponibile. Il contribuente che voglia vincere la presunzione deve offrire una prova analitica, per ciascuna operazione, della non rilevanza fiscale dei movimenti bancari.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, all’esito di un processo verbale di constatazione, ha emesso avviso di accertamento nei confronti di un contribuente esercente silvicoltura e produzione e vendita di pallets di legno. L’Ufficio ha rideterminato il solo reddito di impresa, sulla scorta delle indagini bancarie e delle fatture non contabilizzate, considerate queste ultime ai soli fini Iva. I ricavi in nero sono stati imputati al reddito di impresa in ragione della prevalenza dell’attività di commercio dei bancali.
Il contribuente ha impugnato l’atto. La C.t.p. di Salerno ha accolto il ricorso limitatamente al recupero derivante dall’indagine bancaria, rigettandolo sull’Iva. L’appello dell’Ufficio è stato respinto dalla C.t.r. Campania, Sezione staccata di Salerno. L’Agenzia ricorre per cassazione con quattro motivi; il contribuente resiste con controricorso, eccependo il giudicato esterno.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di giudicato esterno. L’attestazione di cancelleria prodotta non certifica il passaggio in giudicato, ma solo la mancanza, a una certa data, dell’istanza di trasmissione del fascicolo. Nel processo tributario, in assenza di previsione specifica, si applica per analogia l’art. 124 disp. att. c.p.c., sicché occorre la certificazione del segretario che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione. La C.t.r. richiamata risulta peraltro anch’essa impugnata.
Il primo e il secondo motivo sono fondati. Per costante giurisprudenza, la presunzione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729 cod. civ.: prelevamenti e versamenti sono elementi positivi di reddito se il contribuente non prova che ne ha tenuto conto nella base imponibile o che sono estranei alla produzione del reddito. L’onere è di prova analitica, operazione per operazione.
La Corte ribadisce che l’utilizzo dei dati bancari non è subordinato alla previa dimostrazione della qualifica imprenditoriale. La ricostruzione della qualifica non è necessariamente un prius rispetto alla quantificazione dell’imponibile, poiché il legislatore ha posto una presunzione di inerenza dei movimenti a operazioni imponibili. La C.t.r. ha errato escludendo in radice l’indagine bancaria e ritenendo, in modo generico, giustificati i movimenti.
Il terzo e il quarto motivo sono parimenti fondati. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 2135 cod. civ. definisce le attività connesse; l’art. 32, comma 2, lett. c), t.u.i.r. le circoscrive ai prodotti individuati ogni due anni con decreto ministeriale, tra cui, ratione temporis, il d.m. 17 giugno 2011 e il d.m. 13 febbraio 2015. Le disposizioni agevolative sono di stretta interpretazione e la prova dei presupposti grava sul contribuente.
Il regime è diversificato: se ricorrono i presupposti dell’art. 32 il reddito è agrario; se i prodotti sono diversi si applica il forfait dell’art. 56-bis, comma 2, t.u.i.r.; altrimenti vale il reddito di impresa. La C.t.r. non ha verificato i presupposti civilistici e fiscali, né il limite della potenzialità del terreno, e ha invertito l’onere probatorio sulla prevalenza dell’attività. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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