Premio di collaborazione e successione tra contratti collettivi in pejus (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 774 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di successione tra contratti collettivi di analoga natura, le nuove clausole si sostituiscono immediatamente a quelle precedenti, anche se meno favorevoli al lavoratore. Il divieto di deroga in pejus posto dall’art. 2077 cod. civ. opera unicamente nel rapporto tra contratto individuale e contratto collettivo. Le disposizioni collettive non si incorporano nel contenuto del contratto individuale, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, sicché il lavoratore non può invocare il criterio del trattamento più favorevole. Restano salvi i soli diritti quesiti, non essendo configurabile una posizione di diritto acquisito derivante da una norma collettiva non più esistente. Il diritto all’irriducibilità della retribuzione, nei limiti dell’art. 2103 cod. civ., rientra nei diritti indisponibili e gode della tutela dell’art. 2113 cod. civ.
Il Fatto
La società in amministrazione straordinaria propone ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, aveva ammesso il credito del lavoratore per premio di collaborazione relativo agli anni 2013-2018, in via privilegiata, e per l’anno 2019 in prededuzione.
Il Tribunale aveva qualificato come inderogabile, a norma degli artt. 2077 e 2113 cod. civ., la previsione del contratto individuale che attribuiva il premio quale componente incondizionata della retribuzione, disattendendo l’accordo sindacale aziendale peggiorativo che ne subordinava l’erogazione al raggiungimento del valore “risultato ordinario” iscritto in bilancio. Il giudice di merito aveva inoltre escluso la prescrizione, facendola decorrere dalla cessazione del rapporto per il venir meno del regime di stabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due censure. Con la prima la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella condotta di adesione dei lavoratori agli accordi sindacali, e la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Il motivo è respinto: non si configura l’omesso esame prospettato, perché la deduzione non riguarda un fatto storico, né primario né secondario, ma investe la valutazione degli effetti di un comportamento di pretesa adesione.
Nel merito dei principi, la Corte richiama la propria giurisprudenza, dando seguito a Cass. n. 9591/2023 e a Cass. s.u. n. 8053/2014 sul concetto di fatto decisivo. Afferma che, quando a una disciplina collettiva privatistica ne succeda un’altra di analoga natura, opera l’immediata sostituzione delle nuove clausole, anche se meno favorevoli, poiché il divieto dell’art. 2077 cod. civ. riguarda il solo rapporto tra contratto individuale e contratto collettivo. Ne deriva che il lavoratore non può vantare posizioni di diritto quesito e che i suoi interessi individuali trovano tutela solo attraverso l’interesse collettivo, secondo Cass. n. 13879/2007 e Cass. n. 13960/2014.
La Corte precisa che, in assenza di rinegoziazione, non è ammessa una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che riduca il trattamento retributivo dei rapporti già in essere, perché l’accordo collettivo prevale solo se da quello individuale derivino condizioni meno favorevoli, come affermato da Cass. n. 4231/2016. Il diritto all’irriducibilità della retribuzione, nei limiti dell’art. 2103 cod. civ., appartiene ai diritti indisponibili e riceve la tutela dell’art. 2113 cod. civ., secondo Cass. n. 3297/1987.
La seconda censura investe la decorrenza della prescrizione. La Corte la ritiene infondata: il rapporto a tempo indeterminato, come modulato dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, manca dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di adeguata tutela, e non è assistito da un regime di stabilità. Per i diritti non ancora prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine decorre quindi dalla cessazione del rapporto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 cod. civ., come in Cass. n. 26246/2022.
Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante, secondo Cass. s.u. n. 23535/2019.
Nota della Redazione
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