Contratti a progetto nel pubblico impiego: no conversione, solo risarcimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10054 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La illegittimità dei contratti di collaborazione a progetto stipulati con un ente pubblico non economico non determina la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, salvo che il contratto abbia avuto sostanziale esecuzione con modalità proprie del rapporto subordinato. Nel pubblico impiego la tutela risarcitoria prevista dall’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 costituisce l’unico rimedio applicabile, in ragione della necessità del pubblico concorso per l’accesso all’impiego e della previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La qualificazione dell’ente pubblico come non economico dipende dalla prevalenza di compiti di regolazione e controllo rispetto allo scopo di lucro, non dal regime di oggettiva economicità.
Il Fatto
Il ricorrente ha convenuto in giudizio un ente pubblico non economico per far accertare la illegittimità dei contratti di collaborazione a progetto e delle relative proroghe, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate fino all’effettivo reintegro.
Il Tribunale ha rigettato le domande. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha dichiarato la illegittimità dei contratti a progetto e ha condannato l’ente al risarcimento del danno, liquidato in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, negando però la conversione del rapporto per la natura di ente pubblico non economico del datore. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la qualificazione dell’ente. Il ricorrente sosteneva che la sua autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile lo rendesse assimilabile a un ente pubblico economico. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 17930 del 2013: ciò che caratterizza l’ente pubblico economico è il perseguimento dello scopo di lucro, restando compatibile con la natura non economica il regime di oggettiva economicità. La Corte territoriale aveva correttamente accertato la prevalenza dei compiti di regolazione e controllo dei servizi rispetto alla loro produzione e scambio, escludendo la prevalenza dello scopo di lucro.
Con il secondo motivo il ricorrente chiedeva la disapplicazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, per contrasto con il diritto europeo e con il principio di effettività della tutela. La Corte dichiara il motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando il costante orientamento secondo cui il regime differenziato del pubblico impiego resta compatibile con il quadro costituzionale e comunitario, in ragione del pubblico concorso per l’accesso e dell’esistenza di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (Sezioni Unite n. 5072 del 2016).
Il terzo motivo, relativo alla applicabilità dell’art. 2126 cod. civ. e alla mancata conversione, è parimenti inammissibile, perché si risolve in una inammissibile rivalutazione del fatto e in una censura della valutazione delle prove riservata al prudente apprezzamento del giudice del merito.
Il quarto motivo censurava la misura del risarcimento, che il ricorrente riteneva dovesse essere parametrata al principio di equivalenza e all’indennità sostitutiva della reintegrazione. La Corte lo dichiara inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in conformità del costante orientamento (Cass. n. 2175 del 2021), non emergendo elementi per mutarlo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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