Vizio di giudicato e autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12453 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione con cui si denunci la violazione dell’art. 2909 c.c. deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato che contiene il precetto sostanziale di cui si lamenta l’errata interpretazione. È onere del ricorrente riprodurre nel motivo il testo integrale della sentenza che si assume coperta dal giudicato, non essendo sufficiente il richiamo a stralci della motivazione. Parimenti, la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. richiede la riproduzione, nei punti essenziali, degli atti del giudizio di merito, per consentire il controllo sulla sussistenza del vizio di extrapetizione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 330 del 2020, aveva respinto l’appello principale dell’I.N.P.S. e quello incidentale dei pensionati, confermando la decisione del Tribunale di Livorno che aveva accolto l’opposizione ai decreti ingiuntivi e condannato l’Istituto al pagamento delle differenze sulle ratei di pensione. La Corte territoriale aveva ritenuto la domanda di riliquidazione non soggetta alla decadenza di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 e non prescritta, escludendo altresì che il diritto al ricalcolo fin dall’origine fosse coperto da giudicato.
Avverso tale sentenza l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentava la violazione degli artt. 633 c.p.c., 112 c.p.c. e 2909 c.c., dolendosi che la Corte fiorentina avrebbe erroneamente ritenuto coperto dal giudicato l’accertamento del diritto al ricalcolo fin dall’originaria decorrenza, nonostante la richiesta fosse stata limitata a decorrenze successive.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato il principio, enunciato dalle Sezioni Unite n. 5633 del 2022 e ribadito da ultimo con la n. 13662 del 2025, secondo cui il ricorso che denunci la violazione dell’art. 2909 c.c. deve indicare specificamente, a pena di inammissibilità, la parte del provvedimento passato in giudicato che contiene il precetto di cui si lamenta l’errata interpretazione.
Nel caso di specie, il ricorso non riproduceva il contenuto integrale degli atti di rilievo, ma solo stralci, rendendo impossibile apprezzare il perimetro esatto del vizio dedotto. La violazione del giudicato, pertanto, non è stata ritenuta scrutinabile per difetto di autosufficienza del ricorso ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Quanto alla censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte ha rilevato che la parte ricorrente non aveva riprodotto, nei punti essenziali, né il ricorso originario né l’atto di appello, limitandosi a una sintesi e a insufficienti stralci delle conclusioni. In ogni caso, tale censura è stata considerata nuova, poiché il nucleo della doglianza atteneva a passaggi motivazionali della sentenza d’appello che riproducevano argomenti già espressi dal primo giudice, senza che fossero state sollevate in precedenza.
La giurisprudenza di legittimità è rigorosa: la questione non trattata nella sentenza impugnata, se riproposta in sede di legittimità, impone al ricorrente l’onere di allegare l’avvenuta deduzione nel giudizio di merito e di indicare l’atto difensivo in cui ciò sia avvenuto. In mancanza, la censura è inammissibile per novità. Per queste ragioni concorrenti, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l’I.N.P.S. al pagamento delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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