Il credito verso il Fondo di garanzia richiede il preventivo accertamento giudiziale nei confronti del datore di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3333 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intervento del Fondo di garanzia INPS per il trattamento di fine rapporto e le ultime mensilità di retribuzione presuppone che il credito vantato dal lavoratore sia stato previamente accertato, nell’an e nel quantum, nei confronti del datore di lavoro inadempiente. Tale accertamento, che può essere consacrato in un titolo giudiziale o in un titolo esecutivo, costituisce elemento costitutivo della pretesa azionata nei confronti dell’Istituto, soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro, la cui obbligazione è modulata sulla misura dei crediti maturati in costanza di rapporto. La formazione del titolo non è preclusa dall’estinzione della società debitrice, potendo l’accertamento essere conseguito nei confronti dei soci, successori della società ai sensi dell’art. 2495 cod. civ..
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente di una società dapprima sottoposta a sequestro e amministrazione giudiziaria e poi dichiarata fallita, chiedeva al Fondo di garanzia INPS il pagamento di una mensilità retributiva e del TFR maturati nel corso del rapporto. Il Tribunale accoglieva la domanda sulla base del riconoscimento del debito da parte dell’amministratore giudiziario. La Corte d’appello, in riforma, rigettava la domanda per mancanza di un titolo giudiziale che asseverasse l’esistenza e l’ammontare del credito. Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel confermare la sentenza impugnata, respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sulla mancata impugnazione di alcuni capi della sentenza di primo grado. Il giudicato, si osserva, non si forma sulle singole affermazioni in diritto ma sull’unità minima di decisione che ricollega a un fatto un determinato effetto, con la conseguenza che l’impugnazione motivata anche su uno solo degli elementi della sequenza riapre la cognizione sull’intera statuizione.
Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza, poiché l’eventuale errore sull’applicazione della normativa antimafia non ha inciso sul decisum. Il secondo motivo è rigettato: la contestazione dell’INPS sull’ammontare del TFR risulta effettivamente presente nella motivazione della sentenza impugnata, e la doglianza sull’omesso esame di un fatto decisivo non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vertendo su una tesi difensiva e non su un fatto storico rilevante.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, investono la questione centrale: la pretesa impossibilità giuridica per il lavoratore di soddisfare le condizioni di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 297/1982 a causa del fallimento del datore di lavoro. La Corte, richiamando il principio espresso da Cass. n. 1864/2025, afferma che il presupposto dei motivi non è coerente con la ratio decidendi. La sentenza impugnata ha correttamente escluso l’accesso al Fondo non per l’impossibilità di agire in executivis, ma per l’assenza di un accertamento preventivo del credito nei confronti del datore di lavoro, elemento che nulla ha a che vedere con l’esperibilità dell’azione esecutiva.
La Corte dà continuità al principio per cui la necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro è presupposto letteralmente e logicamente necessario del sistema delineato dal legislatore. L’accertamento giurisdizionale rappresenta la modalità necessaria per individuare la misura dell’intervento solidaristico del Fondo, evitando il rischio di domande meramente esplorative. Il bilanciamento così operato non determina un irragionevole aggravio a danno dei lavoratori, potendo l’accertamento essere conseguito anche nei confronti dei soci della società estinta, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ..
Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di legittimità, tenuto conto che l’orientamento di legittimità si è formato in epoca successiva all’introduzione del giudizio.
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Nota della Redazione
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