Credito IVA non utilizzato: illegittima la cartella di pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 792 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo automatizzato della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria può verificare la correttezza del credito d’imposta esposto, anche richiamando le dichiarazioni degli anni precedenti, senza che ciò integri un accertamento sostanziale. Tuttavia, l’emissione della cartella di pagamento è legittima solo se, per errori materiali o di calcolo, il contribuente ha illegittimamente utilizzato il credito, traducendolo in un debito verso l’erario. Ove il credito non spettante sia stato solo indicato in dichiarazione ma non utilizzato in compensazione né chiesto a rimborso, è illegittima l’automatica trasformazione di una voce di credito in una voce di debito: l’Ufficio può disconoscere il credito residuo, ma non pretendere il pagamento anticipato dell’imposta.
Il Fatto
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di accertamento automatizzato, contestando il recupero di un credito IVA non spettante di importo rilevante, che era stato esposto in dichiarazione ma mai utilizzato in compensazione. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, escludendo il danno erariale per la mera indicazione del credito.
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate e rigettava l’impugnazione della contribuente, ritenendo legittimo il recupero e irrilevante l’erronea indicazione della disposizione applicata. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi, resistiti dall’Agenzia con controricorso; l’agente della riscossione restava intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, sono ritenuti fondati. La Corte muove dall’art. 36-bis, comma 2, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, che consente al controllo automatizzato di ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista o non spettanti sulla base dei dati dichiarati.
Il Collegio chiarisce che l’Ufficio è legittimato a verificare la correttezza dell’indicazione, anche confrontando le dichiarazioni degli anni precedenti, senza che tale verifica integri un accertamento sostanziale: richiama sul punto Cass. n. 29582 del 16.11.2018.
Il passaggio decisivo riguarda però gli effetti del controllo. La cartella di pagamento è legittima solo se, a seguito della verifica, l’Amministrazione accerta che per errori materiali o di calcolo il contribuente ha illegittimamente utilizzato il credito: solo tale utilizzo si traduce in un debito verso l’erario e legittima il recupero. In caso di mancato utilizzo, l’Ufficio può procedere alla sola rettifica dell’errore, non emettere la cartella (richiamata Cass. n. 20643 del 20.07.2021).
Il principio è ribadito con Cass. n. 4539 del 22.02.2013: appare illegittima l’automatica trasformazione di una voce di credito in una voce di debito, dovendo l’Ufficio disconoscere il credito residuo senza poter chiedere il pagamento anticipato dell’imposta ove questa possa essere utilizzata in futuro. Nel caso di specie, il credito ritenuto non spettante risultava riportato a nuovo per più anni, aggiungendosi al credito complessivo, senza compensazione.
L’accoglimento dei primi due motivi assorbe gli altri. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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