Dichiarazione non veritiera e agevolazioni accise gasolio decadenza limitata agli importi eccedenti (Cass. civ. Sez. V n. 803 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni d’accise sul gasolio per autotrazione, le carenze, gli errori o le falsità contenute nella dichiarazione trimestrale di consumo, accertate dall’Amministrazione doganale dopo la formazione del silenzio-assenso e la fruizione del credito, determinano la perdita dei benefici, con l’irrogazione delle conseguenti sanzioni, limitatamente agli importi irregolarmente dichiarati o documentati e non rispetto all’intera agevolazione. Fa eccezione il caso in cui l’attestazione mendace o erronea investa un elemento costitutivo dell’istanza. La decadenza dal beneficio non può quindi estendersi a tutto il gasolio effettivamente utilizzato in regime di riduzione delle aliquote.

Il Fatto

La società contribuente, esercente attività di trasporto per conto terzi, fruiva dell’agevolazione sulle accise per il gasolio per autotrazione utilizzato negli anni 2013 e 2014. L’Amministrazione doganale notificava un avviso di intimazione, contestando un maggiore rimborso richiesto rispetto al gasolio effettivamente utilizzato in regime di riduzione delle aliquote.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Amministrazione, riconoscendo che la dichiarazione non veritiera comportava la perdita del beneficio, ma limitandola alle somme oggetto di rimborso effettivamente non dovute. Avverso tale pronuncia l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la Commissione tributaria regionale avesse fatto conseguire alla legittimità della revoca del beneficio conseguenze inconciliabili.

Il secondo motivo contestava la violazione dell’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Commissione ritenuto che la perdita dei benefici fiscali conseguenti alla dichiarazione non veritiera riguardasse il solo importo privo di copertura agevolativa.

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per connessione, e li reputa infondati. Richiama l’orientamento consolidato secondo cui, dopo la formazione del silenzio-assenso e la fruizione del credito, le falsità nella dichiarazione trimestrale di consumo determinano la perdita dei benefici e le relative sanzioni limitatamente agli importi irregolarmente dichiarati o documentati, e non rispetto all’intera agevolazione, salvo che l’attestazione mendace investa un elemento costitutivo dell’istanza. A sostegno richiama Cass. n. 5812 del 03/03/2020, Cass. n. 3072 del 09/02/2021 e Cass. n. 17192 del 27/05/2022.

Su questa base la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva circoscritto la decadenza al solo credito esposto in eccedenza rispetto al dovuto, risulta conforme al principio di diritto e non può dirsi illogicamente motivata, esprimendosi negli stessi termini dell’orientamento della Corte. Il ricorso è pertanto rigettato. La novità della questione al momento della proposizione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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