Inammissibile il ricorso che non censura la ratio della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 963 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura le argomentazioni specifiche con cui il giudice di merito ha motivato la decisione, ma si limita a contestare l’acquisizione e la validità di un documento senza confrontarsi con la ratio decidendi. Un singolo motivo può articolarsi in più profili solo se la formulazione consente di distinguere con chiarezza le censure di violazione di legge da quelle di accertamento del fatto. La parte che denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deve indicare un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti e che sia stato decisivo, non limitarsi a prospettare una ricostruzione alternativa.

Il Fatto

Il lavoratore, inquadrato come gruista di secondo livello secondo il CCNL Metalmeccanici, aveva chiesto al Tribunale di Udine il pagamento di differenze retributive sugli istituti differiti e indiretti — T.F.R., ferie, permessi, malattia, infortunio, tredicesima — per lo svolgimento continuativo di turni notturni e festivi nel periodo gennaio 2015 – dicembre 2016. La domanda era stata respinta.

La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 105/2019, aveva confermato la pronuncia di primo grado con argomentazioni logico-giuridiche differenti, valorizzando la perizia contabile. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; la società ha resistito con controricorso e entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo e il secondo motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 184, 194 e 198, comma 2, c.p.c., per avere la Corte territoriale consentito al CTU di acquisire un accordo aziendale del 2009 non prodotto dalla società, in copia informale e ormai scaduto.

La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per difetto della necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente insisteva sull’inammissibilità dell’acquisizione e sull’invalidità del contratto aziendale, ma nulla deduceva sulle argomentazioni della Corte territoriale, che aveva illustrato le operazioni del perito contabile — calcolo comparativo tra importi spettanti ai sensi del CCNL e quelli erogati in base agli accordi aziendali applicati — e aveva replicato specificamente alle doglianze del lavoratore.

Il giudice di merito aveva sottolineato che il lavoratore non aveva allegato né dimostrato che l’indagine peritale non potesse svolgersi sul compendio documentale originariamente offerto in comunicazione, e aveva richiamato la necessità di una valutazione complessiva degli istituti contrattuali e della situazione concreta vissuta.

Il terzo motivo — violazione dell’art. 7 del CCNL 5.12.2012 sul computo delle maggiorazioni nella base di calcolo delle competenze differite e indirette — è stato dichiarato inammissibile per plurimi profili. Il motivo sovrapponeva questioni di ricostruzione del fatto e profili giuridici, non indicava le disposizioni violate e trascriveva la clausola contrattuale senza collegarla alle argomentazioni del giudice di merito. La Corte ha richiamato il principio per cui l’articolazione plurima del motivo èammissibile solo se consente di cogliere con chiarezza le censure (Cass. S.U. n. 9100 del 2015), restando altrimenti precluso al giudice di legittimità isolare le doglianze proponibili (Cass. n. 26790 del 2018; Cass. n. 33399 del 2019).

Le censure violavano inoltre il principio di specificità dei motivi, poiché il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il contenuto della perizia contabile, assolvendo il duplice onere degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Quanto all’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e le pronunce conformi (Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 9749 del 2016), rilevando che le circostanze richieste difettavano nel motivo.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e con l’attestazione delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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