Indennità chilometrica ad operaio ARIF Puglia anche dopo la privatizzazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26295 del 28.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico non economico in termini di lavoro pubblico contrattualizzato non osta all’applicazione del CCNL di diritto privato quanto a inquadramento, mansioni esigibili e trattamento economico. L’applicazione di quella disciplina trova radice nella legge n. 124/1985 e resta compatibile con i principi del d.lgs. n. 165/2001. Le disposizioni dell’art. 6 d.l. n. 78/2010 non si applicano in via diretta alle regioni, ma valgono come principi di coordinamento della finanza pubblica, sicché la loro semplice invocazione non priva di efficacia la clausola collettiva sull’indennità chilometrica.

Il Fatto

Un operaio specializzato, inquadrato in categoria A, posizione economica A4 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della Regione Puglia, ha convenuto in giudizio l’Agenzia regionale che lo occupava per ottenere l’indennità di percorrenza chilometrica non più corrispostagli nel periodo da maggio 2015 al 13 novembre 2019.

Il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Bari hanno accolto la domanda, ritenendo il rapporto assoggettato alla disciplina del contratto collettivo di diritto privato quanto al trattamento economico, pur trattandosi di rapporto instaurato con un ente pubblico non economico ricompreso nell’area del lavoro pubblico privatizzato. Proposta impugnazione, la questione approda in Cassazione.

La Motivazione della Corte

L’Agenzia ricorrente ha sostenuto che il lavoratore, già dipendente regionale, non sarebbe mai stato formalmente trasferito e sarebbe rimasto in regime di avvalimento, con conseguente inapplicabilità del contratto collettivo. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, perché la censura si risolve nella mera confutazione dell’apprezzamento istruttorio compiuto dal giudice di merito e si fonda su un’eccezione di diversa qualificazione del rapporto della quale non è precisato quando e in che termini sia stata sollevata in primo grado.

L’accertamento in fatto, sostenuto dall’elenco del personale da trasferire allegato a una delibera regionale e dall’opzione espressa dal lavoratore, resta quindi insindacabile. La documentazione acquisita ha provato i presupposti giustificativi dell’erogazione del rivendicato emolumento accessorio.

Nel merito del secondo motivo, la Corte ha richiamato il proprio orientamento sulla compatibilità tra la disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti da enti pubblici non economici e i principi del pubblico impiego contrattualizzato, richiamandosi ai precedenti Cass. n. 19200/2025, Cass. n. 12493/2025, Cass. n. 25512/2024, Cass. n. 23894/2024 e Cass. n. 23871/2024. La qualificazione del rapporto come lavoro pubblico non impedisce l’operatività del CCNL privatistico.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che le disposizioni dell’art. 6 d.l. n. 78/2010 non si applicano in via diretta alle regioni e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi del comma 20 della stessa norma. Il vincolo per le Regioni non è diretto e la sola invocazione della disposizione non vale a privare di efficacia la clausola collettiva.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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