Inquadramento contrattuale non modificabile unilateralmente dal datore di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20717 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro, pur libero di scegliere il contratto collettivo in relazione all’attività svolta, non può modificare unilateralmente l’inquadramento contrattuale del lavoratore quando lo svolgimento del rapporto non sia mutato. L’inquadramento assegnato al momento dell’assunzione, in correlazione alle mansioni effettivamente svolte, integra un diritto del lavoratore che il potere direttivo non consente di disconoscere. La mera accettazione di mansioni inferiori non legittima la perdita della categoria originaria, né rileva l’omessa prospettazione di un demansionamento. Il confronto tra declaratorie dei contratti collettivi compete al giudice del merito e la sua valutazione, se congruamente motivata, non è sindacabile in Cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
Il Fatto
Il lavoratore era stato assunto nel 2004 con inquadramento nella quarta categoria del CCNL Metalmeccanici e con la qualifica di palista. Nel corso del rapporto l’attività aziendale mutava e il datore applicava il CCNL Igiene Ambientale Asso Ambiente Fise, attribuendo al dipendente la terza categoria.
Il Tribunale di Benevento, nel 2017, e poi la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3434/2020, riconoscevano il diritto del lavoratore all’inquadramento nella quarta categoria del nuovo contratto e alle relative differenze retributive. Il datore ricorreva per cassazione con tre motivi, contestando la decisione sul piano dell’inquadramento, del demansionamento e del raffronto tra declaratorie contrattuali.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il primo motivo, che lamentava violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e degli artt. 2103 e 2697 cod. civ. per avere il giudice deciso su un demansionamento mai dedotto. Il Collegio rileva che la Corte territoriale non ha affatto rilevato d’ufficio un demansionamento, ma ha accertato il diritto del lavoratore alla conservazione della categoria assegnata all’assunzione, esattamente come richiesto con il ricorso introduttivo.
Il principio affermato è netto: non è consentito modificare unilateralmente l’inquadramento contrattuale del lavoratore, tanto più in assenza di una mutazione dello svolgimento del rapporto. La libertà del datore di scegliere il contratto collettivo non si estende fino a disconoscere la qualifica originaria, maturata in relazione alle mansioni assegnate.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché le censure investono il merito della controversia e l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di appello, congruamente motivato, e non si confrontano con la ratio effettiva della decisione, incentrata sulla qualifica attribuita e non su un inesistente demansionamento.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ritiene privo di pregio. La Corte d’Appello aveva compiuto proprio il raffronto che il ricorrente assumeva omesso, comparando le declaratorie delle categorie del CCNL Metalmeccanici e del CCNL Igiene Ambientale, ed era giunta a escludere la corrispondenza tra la quarta categoria metalmeccanica e la terza del contratto igiene ambientale, individuando nella quarta categoria la posizione corrispondente.
Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.