Ricorso inammissibile per mancato confronto con la sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13648 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere prospettato a pena di inammissibilità, giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intese a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata contrastino con le anzidette norme o con l’interpretazione loro fornita dalla giurisprudenza di legittimità. È pertanto inammissibile il motivo costruito mediante l’uso iterativo di un irrituale “e/o” tra una nutrita serie di previsioni di legge, che rimette alla Corte la scelta della norma effettivamente violata. Parimenti inammissibile è il ricorso che si sostanzi nella riproduzione del testo di una decisione attinente a un profilo diverso, omettendo il confronto concreto con le argomentazioni della decisione impugnata. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ..
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito per conseguire l’accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, deducendo la conclusione di una pluralità di contratti di somministrazione in assenza delle condizioni richieste dagli artt. 20 e seguenti del d. lg. n. 276/2003. Il Tribunale aveva respinto la domanda per l’operatività della decadenza di cui all’art. 32 della legge n. 183/2010.
La Corte d’appello, pur escludendo la decadenza e rigettando la relativa eccezione del Consorzio, aveva confermato il rigetto nel merito. Il giudice distrettuale aveva qualificato il Consorzio come ente pubblico non economico, alla luce degli scopi perseguiti, ritenendo di conseguenza operante l’art. 36 del d. lg. n. 165/2001, con esclusione della stabilizzazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione; il Consorzio ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale deduceva la violazione o falsa applicazione di una serie di previsioni, dall’art. 1 e 36 del d. lg. n. 165/2001 all’art. 35, comma 8, della legge n. 448/2001, fino al d.l. n. 90/2008 e all’art. 4, comma 13, del d.l. n. 95/2012, per sostenere l’applicabilità della disciplina di diritto privato al Consorzio.
La Corte ricorda che il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve indicare le norme di cui lamenta la violazione, esaminarne il precetto e raffrontarlo con le affermazioni della sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare. Non può demandarsi al giudice di legittimità una ricerca esplorativa della norma violata: Cass. Sez. U n. 23745 del 2020.
Il motivo è inammissibile per una duplice ragione. Da un lato, l’uso iterativo dell’irrituale “e/o” tra una nutrita serie di previsioni rimette alla Corte la scelta della norma effettivamente violata. Dall’altro, l’argomentare riproduce in parte preponderante il testo di una decisione attinente a un profilo totalmente diverso, quale la responsabilità contabile degli amministratori di un consorzio intercomunale.
Il ricorso omette così il confronto concreto con le argomentazioni della decisione impugnata e non impugna l’interpretazione dello statuto seguita dalla Corte territoriale. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale, trattandosi di ricorso tardivo.
Da tale esito consegue la condanna del ricorrente principale alla rifusione delle spese di legittimità e la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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