Responsabilità da custodia e condotta imprudente del danneggiato (Cass. civ. Sez. III n. 1402 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l’evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. Il giudice del merito, accertata in via esclusiva la grave imprudenza del danneggiato quale causa dell’evento, può ritenere interrotto il nesso causale senza necessità di ulteriore disamina del contegno del custode. Resta estranea alla fattispecie la colpa del custode, non richiesta dalla norma. La valutazione fattuale così compiuta, se scevra da vizi logici e giuridici, è incensurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il danneggiato, alla guida di un motociclo, usciva di strada impattando contro i polloni di una ceppaia di pioppo e riportava gravi lesioni. Conveniva in giudizio il Comune, proprietario della strada e della banchina, e la società pretesa custode della ceppaia, invocando la responsabilità da custodia e quella extracontrattuale. La sua datrice di lavoro, società in liquidazione, agiva per il danno da perdita della prestazione lavorativa.

Il Tribunale rigettava la domanda, ravvisando l’esclusiva responsabilità del danneggiato per condotta gravemente imprudente. La Corte d’appello confermava, rigettando il gravame principale e quello incidentale proposto dalla società custode sulla propria carenza di legittimazione passiva. Propongono ricorso per cassazione il danneggiato e la sua datrice di lavoro.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare: l’istanza del Comune di partecipare alla discussione. Il Collegio la dichiara inammissibile, perché nel procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. “la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti”, mentre l’art. 370 c.p.c. presuppone la trattazione in pubblica udienza ex art. 375 c.p.c. La parte che non ha notificato il controriscorso non può presentare memoria, ma solo partecipare alla discussione orale, richiamando Cass. n. 4049/2023.

Superate le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., la Corte esamina i tre motivi. Il primo, sulla pretesa omessa pronuncia in ordine alla responsabilità concorrente di altri conducenti, è dichiarato inammissibile e comunque infondato: quei soggetti non erano parti del giudizio né destinatari di alcuna domanda, sicché difetta l’interesse ex art. 100 c.p.c. In ogni caso il giudice d’appello ha valutato il loro apporto causale, attribuendo però al danneggiato l’esclusiva responsabilità.

Il secondo motivo, sulla motivazione asseritamente illogica o apparente, è infondato: la sentenza impugnata è conforme al “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost., come delineato da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014.

Il terzo motivo è infondato. Accertata l’esclusiva responsabilità del danneggiato per la sua condotta gravemente imprudente, ne discende l’insussistenza del nesso causale tra le res custodite e l’evento. La Corte richiama l’indirizzo consolidato, ribadito da Cass. n. 21675/2023, secondo cui la condotta imprudente del danneggiato può escludere il nesso causale pur in presenza di un contegno colposo del gestore. La valutazione fattuale, scevra da vizi logici e giuridici, non è adeguatamente censurata, ciò che supera ogni questione sul contegno dei custodi e sull’irrilevanza della colpa di questi ultimi.

Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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