Cessione del credito e foro convenzionale: competenza al giudice del contratto (Cass. civ. Sez. II n. 12670 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessione del credito è idonea a spostare il luogo dell’adempimento e a radicare la competenza per territorio nel foro del cessionario solo se comunicata al debitore ceduto prima della scadenza dell’obbligazione e purché ad agire sia il cessionario stesso. La cessione del credito non è opponibile al debitore ceduto quando l’azione sia proposta dal cedente e il cessionario resti estraneo al giudizio, non potendo le pattuizioni del contratto di cessione incidere sul foro convenzionale esclusivo pattuito tra le parti originarie. L’accettazione della cessione da parte del debitore non integra ricognizione tacita del debito, trattandosi di dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale.
Il Fatto
Uno studio professionale chiede al Presidente del Tribunale di Lanciano un decreto ingiuntivo nei confronti di un consorzio stabile per il pagamento di prestazioni professionali. L’ingiunto propone opposizione ed eccepisce l’incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli, indicato come foro convenzionale esclusivo dall’art. 8 dell’accordo quadro intercorso tra le parti.
Il Tribunale rigetta l’eccezione e afferma la propria competenza, attribuendo rilievo alla scrittura con cui lo studio aveva ceduto il credito a un istituto bancario, che prevedeva il pagamento mediante bonifico sul conto della banca. Avverso tale sentenza il consorzio propone regolamento di competenza; il cessionario resta estraneo al giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del regolamento. Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, il provvedimento con cui il giudice afferma la propria competenza e dispone la prosecuzione del giudizio è impugnabile con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ. solo se la questione sia stata decisa in modo definitivo. Nel caso concreto il Tribunale ha inteso statuire in via definitiva sulla competenza, invitando le parti a precisare le conclusioni sul punto: il ricorso è pertanto ammissibile.
Sul merito il motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 1182, comma 3, cod. civ., per individuare il luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria rileva il domicilio del creditore al momento dell’esecuzione, non quello esistente alla nascita del rapporto. La cessione del credito produce lo spostamento del locus destinatae solutionis solo se comunicata al debitore prima della scadenza del credito; diversamente, nessuno spostamento si determina.
La Corte precisa che la regola dell’art. 1182 cod. civ. opera quando ad agire sia il cessionario, non vincolato dal foro convenzionale pattuito tra cedente e debitore ceduto. L’accettazione della cessione da parte del debitore non costituisce ricognizione tacita del debito né conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorrerebbe un’intesa negoziale cui il ceduto è estraneo.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato richiesto dal cedente e il cessionario è rimasto estraneo al procedimento. È quindi erronea la decisione del Tribunale, che ha determinato la competenza sulla base di un atto di cessione in favore di un soggetto non parte. La competenza va individuata sul contratto intercorso tra le parti in causa, il quale prevede la competenza esclusiva del Foro di Napoli.
Il ricorso è pertanto accolto e la competenza è dichiarata in capo al Tribunale di Napoli, davanti al quale le parti sono rimesse nei termini di legge.
Nota della Redazione
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