Usura sopravvenuta irrilevante e sindacato sulla CTP (Cass. civ. Sez. I n. 17994 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito può porre a fondamento della decisione una consulenza tecnica di parte anche se contestata, purché ne dia adeguata motivazione, poiché la c.t.p., in quanto documento introdotto nel processo, veicola una mera manifestazione di scienza a contenuto tecnico e non una manifestazione di volontà. Ne segue che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile come vizio di legittimità solo se il giudice dichiari di non osservare la regola o giudichi su prove non introdotte dalle parti, non anche quando attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre. In materia di conto corrente bancario, l’accertamento sul superamento del tasso soglia ai sensi della legge n. 108/1996 e sulla eventuale usura sopravvenuta costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La controversia riguarda i rapporti bancari tra una società correntista e la banca, articolati su un conto corrente ordinario con affidamento, un conto anticipi e un conto sovvenzioni. In primo grado, a definizione di due procedimenti riuniti — l’uno di accertamento del saldo debitorio e l’altro di opposizione a decreto ingiuntivo — il Tribunale accoglieva la domanda della correntista solo per il ricalcolo del saldo del conto sovvenzioni, rigettando le altre.
La società proponeva appello. La Corte di Appello di Catania rigettava il gravame, escludendo l’usurarietà originaria e qualificando l’eventuale superamento del tasso soglia come usura sopravvenuta, irrilevante ai fini della verifica della validità della pattuizione. Avverso questa sentenza la correntista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la banca ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo imputa alla Corte di merito di avere fondato la decisione sul contenuto di una relazione tecnica di parte, prodotta dalla correntista solo in appello, rigettando la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio. La Corte dichiara la censura inammissibile. Il vizio dell’art. 115 c.p.c. è deducibile come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice abbia espressamente dichiarato di non osservare la regola, ovvero abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti e disposte d’ufficio fuori dei propri poteri, non anche quando, valutando le prove proposte, abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
La c.t.p. non esprime una manifestazione di volontà, ma veicola una mera manifestazione di scienza, quale allegazione difensiva a contenuto tecnico. Il giudice può quindi porre a fondamento della decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata, purché motivi adeguatamente, in forza del principio del libero convincimento del giudice. Le risultanze della c.t.p. sono apprezzabili ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e, ove condivise, assumono il valore di argomenti con cui il giudice esprime il proprio convincimento. Chi intende criticarle non può disinteressarsene, ma deve sottoporle a critica secondo il paradigma normativo invocato.
Il secondo motivo contesta la mancata considerazione, nel calcolo del tasso, di ulteriori oneri collegati all’erogazione del credito. La Corte ricorda che, per i rapporti anteriori al 1° gennaio 2010, occorre comparare separatamente il tasso effettivo globale con il tasso soglia e la commissione di massimo scoperto applicata con la CMS soglia, compensando l’eventuale eccedenza della CMS con il margine residuo degli interessi. Anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi rileva ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, poiché costituisce costo del credito.
Su queste premesse, la Corte osserva che il giudice di merito ha tenuto conto dei conteggi della c.t.p., che danno atto di tutte le condizioni contrattuali, rilevando il superamento del tasso soglia esclusivamente nel corso del rapporto e qualificandolo come usura sopravvenuta. La censura sollecita una rimeditazione di tale assunto e contesta un giudizio di fatto innestato su valutazione peritale, non suscettibile di esame in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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