Appello ammissibile se individua i punti contestati e le doglianze (Cass. civ. Sez. I n. 10678 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, richiedono che l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. Non occorrono forme sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione, permanendo la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello. La specificità dei motivi va valutata in concreto: è ammissibile l’atto che, pur disorganico, consenta all’interprete di individuare i punti censurati e le ragioni del dissenso.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione innanzi al Tribunale al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal controricorrente per una somma pari a una quota societaria di una s.n.c. L’opposizione si fondava sull’inesigibilità del credito, per mancata verificazione della condizione dello scioglimento della società avanti il notaio, e sulla sua non ascrivibilità all’opponente, trattandosi di credito della società. Il Tribunale rigettava l’opposizione.

Proposto appello, la Corte territoriale lo dichiarava inammissibile per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., rilevando che i motivi non erano specifici, non distinguevano tra fatto e diritto e non indicavano le parti della sentenza oggetto di critica. Il ricorrente impugna in cassazione tale pronuncia con unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e censura la valutazione della Corte territoriale, che avrebbe ritenuto non individuati i punti oggetto di gravame, desumibili invece dalla formulazione dei motivi trascritti nel ricorso. La Cassazione reputa il ricorso fondato.

L’appello era ammissibile, perché individuava le parti censurate e indicava le ragioni del dissenso con sufficiente chiarezza. Il Collegio ha potuto controllare e apprezzare tale esito quale giudice del fatto processuale, essendo investito da un ricorso pienamente autosufficiente.

La Corte richiama il proprio orientamento: la specificità dei motivi non richiede particolari forme sacramentali, dovendosi affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del primo giudice, in coerenza con la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello (richiamate Sezioni Unite n. 36481 del 2022 e n. 13535 del 2018). Affinché un capo di sentenza sia validamente impugnato, è necessario che l’atto esponga argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione impugnata, mirino a incrinarne il fondamento logico-giuridico, con trascrizione della pertinente parte motiva quale termine di riferimento per apprezzare la specificità delle censure (n. 3194 del 2019; n. 12280 del 2016).

Nel caso concreto, l’appellante aveva criticato la sentenza attraverso un’esposizione dei fatti alquanto disorganica e frammista ai vizi ravvisati, ma idonea a individuare con sufficiente chiarezza i punti contestati e le doglianze. L’atto principiava evidenziando l’errore del Tribunale nell’aver ritenuto il debito di natura personale; i fatti erano esposti in modo da correlarli all’errore di diritto segnalato e da ricostruire le vicende societarie. In particolare, l’atto evidenziava la volontà di censurare la sentenza nella parte in cui il giudice riteneva l’obbligazione personale tra le parti, e sotto il profilo della non esigibilità del credito azionato in via monitoria, doglianze poi esplicitate analiticamente nelle pagine successive.

Non può dunque affermarsi che i motivi fossero privi di specificità, sebbene la redazione complessiva dell’atto non fosse del tutto lineare. Ne consegue l’accoglimento dell’unico motivo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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