Deposito telematico dell’appello e decorrenza del termine per l’iscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. II n. 1429 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il deposito telematico dell’atto di impugnazione ha effetto dal momento in cui il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna, e non dal momento in cui la cancelleria registra il deposito e iscrive la causa a ruolo. Ai sensi dell’art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, convertito con l. n. 121 del 2012, il deposito è tempestivo quando la ricevuta è generata entro la fine del giorno di scadenza, con applicazione dell’art. 155, quarto e quinto comma, cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudice dell’appello, il quale dichiari l’improcedibilità dell’impugnazione per tardiva iscrizione a ruolo prendendo a riferimento la sola data di registrazione del deposito, viola la norma e la sentenza deve essere cassata.

Il Fatto

Il ricorrente propone appello contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento della quota di spese per il rifacimento di una terrazza comune. Il Tribunale di Massa dichiara improcedibile l’appello ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ., rilevando che la causa era stata iscritta a ruolo il 5 giugno 2018, oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell’atto di appello avvenuta il 24 maggio 2018.

Il soccombente ricorre per cassazione con tre motivi. La controricorrente, nelle more, resiste eccependo l’inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine breve e l’inefficacia della notificazione, per essere stata eseguita agli eredi e non presso il difensore della parte deceduta nel giudizio di appello.

La Motivazione della Corte

Le eccezioni preliminari sono entrambe respinte. La Corte richiama il principio dell’ultrattività del mandato del difensore della parte deceduta, precisandone il limite: esso opera solo entro il grado di giudizio in cui si è verificato l’evento interruttivo e non oltre. La Corte regolatrice, con Sezioni Unite n. 15295 del 2014, ha escluso che il procuratore della parte deceduta possa notificare validamente la sentenza o resistere in cassazione. La notifica della sentenza eseguita dal difensore della parte deceduta non è quindi idonea a far decorrere il termine breve dell’art. 325 cod. proc. civ., restando applicabile il termine lungo dell’art. 327 cod. proc. civ., pacificamente rispettato.

Quanto alla notificazione del ricorso, la Corte osserva che il decesso intervenuto nel grado di appello impone di instaurare il giudizio di legittimità nei confronti degli eredi effettivamente legittimati, non del procuratore della parte deceduta, atteso che l’ultrattività non si estende oltre la fase in cui l’evento si è verificato. Il richiamo alla Cass. Sez. II n. 5308 del 1998 e alla Cass. Sez. I n. 3351 del 2007 conferma che l’impugnazione proposta verso la parte non più legittimata è affetta da nullità.

Nel merito è fondato il primo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 e la falsa applicazione dell’art. 348 cod. proc. civ. Il Tribunale aveva ancorato l’iscrizione a ruolo alla data del 5 giugno 2018, quella di registrazione del deposito da parte della cancelleria, mentre la ricevuta di avvenuta consegna e l’esito dei controlli automatici erano stati generati il 4 giugno 2018.

La Corte ribadisce che il deposito telematico produce effetto dalla data di ricezione della ricevuta di avvenuta consegna, salvo il consolidarsi definitivo dell’effetto all’esito positivo dei successivi controlli, e richiama Sezioni Unite n. 28403 del 2023. Il Tribunale ha quindi errato nel dichiarare l’appello improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata al Tribunale di Massa, in diversa composizione, anche per le spese; gli altri motivi restano assorbiti.

Nota della Redazione

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