Proporzionalità della sanzione Consob per abuso di informazioni privilegiate (Cass. civ. Sez. II n. 1442 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187 bis del d.lgs. n. 58 del 1998, la nozione di informazione rilevante va intesa come possesso o conoscenza della notizia, indipendentemente dalla sua trasmissione all’agente. Il criterio di proporzionalità della sanzione, quale principio generale del diritto dell’Unione di efficacia immediata e diretta, impone al giudice di merito di valutarlo espressamente, unitamente agli altri parametri dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981, quando emerge una differenza notevole tra l’ammontare della sanzione e il profitto conseguito. La natura sostanzialmente penale delle sanzioni per violazione dell’art. 187 bis TUF comporta l’applicazione dell’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali. Il ragionamento presuntivo è sindacabile in legittimità solo se viola i requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729 cod. civ.
Il Fatto
La Consob aveva irrogato al ricorrente una sanzione amministrativa di complessivi euro 290.000,00, oltre alla sanzione accessoria interdittiva e alla confisca del profitto degli illeciti pari a euro 38.180,96, per violazioni dell’art. 187 bis, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 1998. Gli si contestava di avere acquistato e rivenduto azioni di alcune società in possesso di informazioni privilegiate relative ad operazioni societarie, e di avere comunicato tali informazioni a un terzo al di fuori del normale esercizio di una professione o ufficio.
Il contribuente propose opposizione, rigettata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza n. 1862/2021. Ricorse allora per cassazione con quattro motivi, deducendo vizi di motivazione, violazione delle regole sulle presunzioni, erronea valutazione dell’elemento psicologico e sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo agli acquisti di un titolo non acquistato dal presunto autore della soffiata, è stato giudicato infondato e per il resto inammissibile. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva espressamente considerato la circostanza, giudicandola non decisiva, e che la censura sui contatti telefonici investiva un apprezzamento di fatto non sindacabile in legittimità. Quanto alla dedotta contraddittorietà, si è ribadito che il vizio di motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non è più denunziabile se non come omesso esame di fatto decisivo. Nel merito, il principio accolto è conforme all’orientamento secondo cui la nozione di informazione rilevante equivale a possesso della notizia, senza necessità di dimostrarne la trasmissione (Cass. n. 24310 del 2017; Cass. n. 8782 del 2020).
Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per difetto di pluralità dei fatti noti. La Corte ha respinto la doglianza, ricordando che la critica alla presunzione è proponibile solo quando il giudice fondi l’inferenza su un fatto storico privo di gravità, precisione o concordanza (Cass. S.U. n. 1785/2018; Cass. n. 9054 del 2022). Ha inoltre precisato che la scelta dei fatti noti e delle regole d’esperienza è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, sottratta al sindacato se congruamente motivata, e che in materia di insider secondario il ricorso alle presunzioni è l’unico strumento di accertamento (Cass. n. 16253 del 2016).
Il terzo motivo, sulla presunta assenza dell’elemento psicologico, è stato parimenti rigettato. La Corte ha ribadito che l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone a carico dell’autore dell’illecito amministrativo una presunzione di colpa, con inversione dell’onere probatorio, e che il giudice di merito aveva accertato in concreto l’elemento soggettivo tramite presunzioni.
Il quarto motivo è stato accolto nei limiti di cui in motivazione, con riguardo alla sproporzione. La Corte ha richiamato la sentenza della Grande Sezione dell’8 marzo 2022, C-205/20, secondo cui il rispetto del principio di proporzionalità si impone agli Stati membri nell’applicazione di sanzioni specificamente penali. Riconosciuta la natura sostanzialmente penale delle sanzioni per violazione dell’art. 187 bis TUF (Cass. n. 12031 del 2022; Cass. n. 4524 del 2021), ne discende che il giudice deve valutare espressamente la differenza tra l’ammontare della sanzione e il profitto conseguito, tenendo conto anche della confisca. La sentenza è stata quindi cassata sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.
Nota della Redazione
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