Nessun automatismo nell’incarico dirigenziale e indennità di esclusività bloccata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1475 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione ai dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale, che abbiano superato con valutazione positiva del collegio tecnico il quinquennio di attività, di un incarico di direzione di struttura semplice o di alta professionalità, consulenza, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo è condizionata dall’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo dell’ente fissato nell’atto aziendale, nonché della copertura finanziaria, e richiede il previo superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva. Il dato testuale dell’art. 15, comma 4, e dell’art. 15-ter del d.lgs. n. 502/1992 non consente di predicare un’obbligatorietà di conferimento. L’indennità di esclusività di cui all’art. 15-quater, comma 5, d.lgs. n. 502/1992, nelle fasce superiori a quella base, non costituisce evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010, anche quando sia poi attribuito l’incarico dirigenziale, perché il riconoscimento dell’indennità è autonomo rispetto al conferimento e la sua misura non muta per il sopravvenire di esso.
Il Fatto
Un dirigente medico, dipendente di una azienda sanitaria locale, agisce in giudizio per vedersi riconoscere il diritto all’attribuzione di un incarico dirigenziale di natura professionale e alla percezione dell’indennità di esclusività nella misura propria dei medici positivamente valutati dopo il primo quinquennio di lavoro. Il Tribunale adito accoglie la domanda; la Corte d’appello, in riforma, la rigetta, escludendo sia l’automatismo nel conferimento degli incarichi sia la spettanza dell’incremento economico per effetto del blocco stipendiale.
Il dirigente propone quindi ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti dalla struttura sanitaria con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo sostiene che le modifiche apportate all’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502/1992 avrebbero reso obbligatorio il conferimento degli incarichi di alta professionalità. La Corte, richiamando le Sez. L nn. 11574 e 11575 del 3 maggio 2023, esclude che il dato normativo imponga al dirigente positivamente valutato un diritto soggettivo all’incarico. L’attribuzione presuppone posti disponibili, copertura finanziaria e superamento delle procedure selettive.
La decisione si fonda sull’art. 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, che prevede l’attribuzione degli incarichi «compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale». Ne deriva che il numero degli incarichi non è necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente, poiché tutto dipende dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative dell’amministrazione di riferimento.
Il secondo motivo censura il diniego dell’incremento dell’indennità. La Corte richiama le Sez. L nn. 10990 e 10994 del 26 aprile 2023: l’indennità di esclusività nelle fasce superiori, ancorché condizionata alla valutazione positiva del collegio di verifica, non integra un evento straordinario della dinamica retributiva e resta soggetta al blocco stipendiale. Il riconoscimento dell’emolumento è autonomo rispetto al conferimento degli incarichi e la sua misura non varia per il sopravvenire di essi.
Il terzo motivo, rubricato come omessa pronuncia su fatto decisivo, è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che chi propone in sede di legittimità una questione non trattata nella sentenza impugnata deve non solo allegare la deduzione nel merito, ma anche indicare in quale atto processuale l’abbia proposta. Il ricorrente non ha assolto tale onere. Sotto concorrente profilo, il motivo mira a riesaminare l’accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che ha escluso modifiche sostanziali delle attività svolte. Il ricorso è nel complesso rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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