Incarico di programma ai professori di prima fascia subordinato a posti disponibili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5493 del 02.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con il quale il direttore generale dell’azienda di riferimento, d’intesa con il rettore, affida ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999 ai professori di prima fascia, ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, la responsabilità e la gestione di programmi infra o interdipartimentali finalizzati all’integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo dell’ente fissato dall’atto aziendale, alla copertura finanziaria e al superamento delle forme di selezione regolate dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Il conferimento non è quindi configurabile come atto vincolato a favore di chi possieda i titoli, restando subordinato alla disponibilità dei posti e alle regole di selezione. Ne consegue che l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999 non impone ai professori ordinari un obbligo assoluto di svolgere attività assistenziale, ove il convenzionamento presupponga la destinazione a uno degli incarichi previsti.
Il Fatto
Una professoressa ordinaria a tempo pieno della Facoltà di Medicina e Chirurgia contesta di essere stata inquadrata come dirigente biologo senza assegnazione di incarico, con conseguente perdita della c.d. indennità De Maria. Ha domandato al Trib. Roma il risarcimento del danno da mancato conferimento di un incarico di struttura complessa o, in subordine, di un’unità di programma.
Il Tribunale ha accolto la domanda. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2333/2023, ha riformato la decisione su appello dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 517 del 1999 prevede l’individuazione dei professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale con apposito atto del direttore generale, d’intesa con il rettore. Il comma 3 richiama espressamente gli artt. 15 e ss. del d.lgs. n. 502 del 1992. Non è pertanto errato il riferimento della corte territoriale a tale disciplina.
Il percorso argomentativo si concentra sull’art. 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992: gli incarichi medico-dirigenziali sono conferiti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale. La norma impone una programmazione organizzativa e finanziaria che esclude la coincidenza automatica tra numero degli incarichi e numero degli interessati.
La contrattazione collettiva della dirigenza medica regola le modalità di conferimento mediante scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e di criteri predeterminati, con avviso di selezione interna nel CCNL 19 dicembre 2019. Tale assetto è incompatibile con un’attribuzione automatica. I profili organizzativi restano rimessi alla P.A. ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre alla contrattazione è demandata la disciplina del rapporto e dei trattamenti economici.
La Corte richiama Cass., Sez. L, n. 26270 dell’8 ottobre 2024, non massimata, sul vincolo finanziario e organizzativo anche nella contrattazione del 2019. Afferma quindi che l’assegnazione è sempre condizionata all’esistenza di posti disponibili, alla copertura finanziaria e al superamento delle selezioni. Se il posto esiste, l’incarico deve essere dato; in assenza, la richiesta non può essere accolta.
Quanto all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999, la Corte esclude un obbligo assoluto e inderogabile di svolgere le prestazioni presso l’azienda, poiché il dovere si ricollega al convenzionamento, a sua volta subordinato alla destinazione a uno degli incarichi previsti. I motivi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo sono dichiarati inammissibili; il terzo è infondato. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per novità della questione.
Nota della Redazione
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