Rito Fornero, il termine breve decorre dalla comunicazione di cancelleria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9327 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito c.d. Fornero il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale del provvedimento. La previsione speciale dell’art. 1, comma 62, legge n. 92/2012 deroga al regime generale e non è incisa dalla modifica dell’art. 133, comma 2, cod. proc. civ., che esclude la comunicazione di cancelleria quale fatto idoneo a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ.. Ne segue l’inammissibilità del ricorso notificato oltre il termine, ove la comunicazione sia stata ritualmente eseguita via pec.
Il Fatto
La società datrice di lavoro ha intimato al lavoratore un licenziamento disciplinare per giusta causa, preceduto da due contestazioni di addebito. Il lavoratore ha impugnato il recesso: nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012 il Tribunale ha respinto il ricorso, l’opposizione è stata rigettata e la Corte d’appello ha confermato la decisione, escludendo profili discriminatori e valorizzando la violazione dei principi di lealtà e correttezza.
Avverso la sentenza di appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione. La società ha resistito con controricorso, eccependo la tardività dell’impugnazione. Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso, contestando la proposta di definizione accelerata sul presupposto dell’art. 133, comma 2, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda il dies a quo del termine per impugnare la sentenza di appello nel rito Fornero. Il Collegio rileva che la comunicazione di cancelleria via pec è stata effettuata il 31.5.2022 e che il ricorso è stato notificato il 25.11.2022, ben oltre i sessanta giorni. Il lavoratore non contesta né la ricezione della comunicazione né l’applicazione del rito speciale.
La Corte osserva che l’art. 1, comma 62, legge n. 92/2012 era ancora applicabile ratione temporis alla data di notifica del ricorso, nonostante l’abrogazione disposta dall’art. 37, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, operante solo dal 28 febbraio 2023. La previsione speciale, quindi, regolava il termine all’epoca dei fatti processuali.
Sul piano sistematico, il Collegio ribadisce l’indirizzo già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: la modifica dell’art. 133, comma 2, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude l’idoneità della comunicazione a far decorrere i termini delle impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., attiene al regime generale e non incide sulla disciplina speciale del rito Fornero. Il principio è richiamato con riguardo sia al reclamo sia al ricorso per cassazione, in ragione del tenore dei commi 58 e 62.
Pertanto la comunicazione di cancelleria recante il testo integrale della sentenza pubblicata era idonea a far decorrere il termine breve. Non osservato tale termine, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese di legittimità e, per la definizione conforme alla proposta, trovano applicazione il terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., oltre al contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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