Licenziamento collettivo, comparazione estesa a tutte le sedi e tutela reintegratoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1477 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione riguardi più unità produttive, il datore di lavoro non può limitare unilateralmente la platea dei lavoratori da collocare in mobilità a quelli addetti alla sola sede soppressa in ragione della loro appartenenza territoriale. La delimitazione geografica è legittima solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive esplicitate in modo specifico nella comunicazione di avvio della procedura, non essendo sufficiente una motivazione standardizzata. La violazione dei criteri di scelta ex art. 5, comma 1, legge n. 223 del 1991, come sostituito dall’art. 1, comma 46, legge n. 92 del 2012, comporta l’applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970 e non la mera tutela risarcitoria.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle telecomunicazioni, in concordato preventivo, intimava il licenziamento collettivo a un lavoratore addetto alla sede di L’Aquila, nell’ambito di una procedura di mobilità che coinvolgeva i dipendenti di quella sola unità produttiva. Il Tribunale dichiarava illegittimo il recesso e ordinava la reintegra nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970.
La Corte d’appello di L’Aquila respingeva il reclamo della società. Rilevava che la limitazione della platea alla sede abruzzese era immotivata, a fronte di una comunicazione di avvio incentrata sulla sola dislocazione geografica del personale, mentre dall’istruttoria era emersa la fungibilità dei profili professionali tra la sede soppressa e le altre sedi. La società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e richiama integralmente le decisioni già rese sulla medesima vicenda (Cass. nn. 21749, 21770, 22232 e 22284 del 2023), applicando il principio di fedeltà ai precedenti in assenza di ragioni nuove. La funzione di nomofilachia impone stabilità dell’interpretazione uniforme della legge.
Il primo motivo, relativo alla pretesa nullità per condanna generica pronunciata d’ufficio, è inammissibile perché introduce doglianze nuove: la società non indica dove e quando le questioni sarebbero state devolute al giudice del gravame. Nel merito è infondato, poiché i lavoratori avevano proposto una domanda risarcitoria priva di specificazione e quantificazione, correttamente intesa come richiesta di condanna generica. Non sussiste violazione del principio di ragionevole durata del processo, essendo la condanna generica ammessa dall’ordinamento processuale.
Il secondo e il terzo motivo, incentrati sulla carenza di interesse ad agire dei lavoratori per genericità del ricorso cumulativo, sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi. La Corte territoriale aveva accertato che l’atto introduttivo conteneva una descrizione sufficiente dei profili professionali e griglie di comparazione idonee a fondare i presupposti del diritto vantato. Non ricorre quindi l’ipotesi della motivazione graficamente mancante ex art. 132 cod. proc. civ.
Il quarto motivo, sull’omessa istruttoria sulle posizioni individuali, non è fondato: la Corte d’appello ha implicitamente rigettato la richiesta, valorizzando le griglie di comparazione non contestate, la prova testimoniale e la documentazione di avvio e chiusura della procedura, che dimostravano la fungibilità dei lavoratori rispetto ai colleghi delle altre sedi.
Il quinto motivo non è fondato. Il Collegio ribadisce che è irrilevante l’eventuale aggravio di costi derivante dal trasferimento dei lavoratori della sede soppressa, poiché la regola legale mira a ridurre l’impatto sociale delle ristrutturazioni. Richiama sul punto Cass. n. 17177 del 2013, Cass. n. 32387 del 2019, Cass. n. 1245 del 2022 e Cass. n. 410 del 2023. La Corte territoriale ha accertato che le ragioni tecnico-produttive erano esposte in forma del tutto standardizzata, senza considerare il livello di professionalità e le competenze acquisibili con una normale formazione on the job.
Il sesto motivo non è fondato: la violazione dei criteri di scelta per avere il datore tenuto conto unilateralmente dell’appartenenza territoriale a una sola unità produttiva integra un vizio sostanziale, cui consegue la tutela reintegratoria ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970, secondo gli insegnamenti di Cass. n. 18847 del 2016, Cass. n. 20502 del 2018, Cass. n. 1245 del 2022 e Cass. n. 410 del 2023. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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