Contestazione della titolarità del rapporto è mera difesa e non incontra preclusioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26612 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione della titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, così come il difetto di legittimazione ad agire, non integra un’eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha alcun onere di provarne la fondatezza, essendo onere dell’attore dimostrare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi del diritto azionato. Ne deriva che tali contestazioni sono proponibili in ogni fase del giudizio, senza che la contumacia o la tardiva costituzione assumano valore di non contestazione o alterino la ripartizione degli oneri probatori. Esse non soggiacciono al regime del divieto di nova nel giudizio di opposizione al decreto ex art. 28 L. n. 300/1970, la cui natura impugnatoria non giustifica l’applicazione della preclusione, poiché l’incontestazione del fatto non esonera il giudice dall’accertarlo. Il difetto di legittimazione e la carenza di titolarità del rapporto, anche se non contestati, sono rilevabili d’ufficio se risultanti dagli atti di causa.

Il Fatto

Il Tribunale aveva accolto il ricorso di un’organizzazione sindacale, dichiarando antisindacale la condotta di una società consistita nella mancata attivazione della procedura di trasferimento collettivo prevista dall’art. 57 CCNL. La società, dopo aver comunicato un piano organizzativo con esuberi e trasferimenti, non aveva dato seguito alla comunicazione alle organizzazioni sindacali necessaria per il confronto.

La Corte d’Appello rigettava il gravame della società. In particolare riteneva tardiva l’eccezione di mancata sottoscrizione del contratto collettivo da parte del sindacato ricorrente, sollevata solo in sede di opposizione, sul presupposto del carattere impugnatorio di quel giudizio e del conseguente divieto di nova. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il motivo centrale muovendo dalla qualificazione della contestazione relativa alla titolarità del rapporto. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che essa non è un’eccezione, ma una mera difesa: il convenuto non deve provarne la fondatezza, mentre resta onere dell’attore dimostrare di essere titolare del diritto azionato. Da ciò consegue che le contestazioni della titolarità del rapporto sono proponibili in ogni fase del giudizio, senza che la tardiva costituzione valga come non contestazione.

Il passaggio decisivo riguarda la compatibilità tra la disciplina generale delle impugnazioni e lo speciale procedimento ex art. 28 L. n. 300/1970. La Corte ammette il carattere impugnatorio dell’opposizione al decreto, ma precisa che l’applicabilità di quella disciplina soggiace al limite della compatibilità con il rito speciale, come già chiarito dalle Sezioni Unite n. 20161/2010. Muovendo proprio dalle peculiarità di quel procedimento, la Corte ricorda di avere già riconosciuto all’associazione ricorrente la facoltà di domandare, nel giudizio di opposizione, l’accertamento della natura antisindacale dei comportamenti negati nella fase sommaria.

Su questa base il ragionamento si chiude: poiché la contestazione della titolarità attiva ha natura di mera difesa, è escluso che essa sia assoggettata al regime del divieto di novum. La Corte ribadisce che le contestazioni sulla legittimazione e sulla titolarità del rapporto, attive o passive, sono proponibili in ogni fase e che il difetto di legittimazione, ancorché non contestato, è rilevabile d’ufficio se emerge dagli atti, non essendo soggetto alle decadenze processuali.

La sentenza impugnata non si è conformata a tali principi: la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri e cassa con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per l’esame della questione relativa alla legittimazione attiva del sindacato originario ricorrente, nonché per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

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