Rapporto di lavoro nullo con ente pubblico e indennità di preavviso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1996 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro subordinato sorto con un ente pubblico non economico per i fini istituzionali dello stesso, nullo perché non assistito da un regolare atto di nomina o vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell’art. 2126 cod. civ., con diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui ha avuto materiale esecuzione. Tra gli effetti fatti salvi dalla norma non rientra tuttavia il diritto di continuare a svolgere la prestazione, con conseguente inoperatività delle regole in tema di recesso e impossibilità di accordare l’indennità sostitutiva del preavviso. Quanto al danno da perdita di chance, la sua valutazione presuppone specifica allegazione e adeguato riscontro probatorio, non potendosi far discendere apoditticamente il ristoro dal solo regime di esclusività della prestazione resa in costanza di rapporto nullo. La censura che solleciti la rivisitazione del ragionamento presuntivo del giudice di merito, senza evidenziarne l’assoluta illogicità o contraddittorietà, è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il lavoratore, giornalista, aveva convenuto in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana chiedendo il pagamento dell’indennità di mancato preavviso e dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute previste dal CCNL di categoria, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto in parte le domande, qualificando il rapporto come autonomo, escludendo che la risoluzione integrasse un licenziamento e rigettando le domande risarcitorie.
La Corte d’Appello, in parziale riforma, ha ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato, lo ha considerato nullo per contrasto con norme imperative e, applicando l’art. 2126 cod. civ., ha escluso il diritto all’indennità di preavviso, con obbligo di restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Ha inoltre rigettato le domande di risarcimento del danno da perdita di chance e da abusiva reiterazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’amministrazione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2729 cod. civ. per omesso esame delle prove presuntive sulla liquidazione del danno da perdita di chance. Il motivo muove da un presupposto erroneo: la sentenza impugnata non ha affatto accertato la perdita di chance, ma ne ha escluso la configurabilità per difetto di specifica allegazione e di adeguato riscontro probatorio.
La Corte ribadisce che il rapporto di lavoro subordinato con ente pubblico non economico, nullo per mancanza di regolare nomina o per divieto di norma imperativa, ricade nell’art. 2126 cod. civ., con diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione per il tempo dell’esecuzione materiale. Tra gli effetti fatti salvi non rientra però il diritto di proseguire la prestazione: ne deriva l’inoperatività delle regole sul recesso e l’impossibilità di riconoscere l’indennità sostitutiva del preavviso. Su questo punto la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità consolidata in fattispecie analoghe.
Quanto alla dedotta violazione delle regole probatorie, la Corte osserva che la censura degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo sull’allegazione che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, disposte fuori dei limiti legali o valutate senza il dovuto apprezzamento critico. Il libero convincimento opera sul piano del merito, insindacabile in sede di legittimità.
Le presunzioni semplici, ricorda la Corte, costituiscono prova completa che il giudice del merito può valutare anche in via esclusiva, selezionando gli elementi indiziari e accertandone la concludenza. Chi censura il ragionamento presuntivo non può prospettare un convincimento diverso, ma deve dimostrare l’assoluta illogicità o contraddittorietà della decisione. Il secondo motivo, fondato sull’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi, che ha escluso la configurabilità di un contratto a termine. Il terzo motivo, sulle spese, è parimenti inammissibile: la compensazione costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo se la motivazione resti generica o illogica, evenienza non ravvisata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo del contributo unificato.
Nota della Redazione
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