Licenziamento per condotta ostruzionistica e compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18296 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, la nozione di insubordinazione non si limita al rifiuto di adempiere le disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento idoneo a pregiudicare l’esecuzione e il corretto svolgimento delle stesse nel quadro dell’organizzazione aziendale. La giusta causa di cui all’art. 2119 cod. civ. postula una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto, da valutare con riferimento non al fatto astrattamente considerato ma agli aspetti concreti, alla natura e qualità del rapporto, alla posizione delle parti e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni. La previsione contrattuale di specifiche inadempienze come giusta causa non esime il giudice dall’accertare in concreto, anche d’ufficio, la reale gravità del comportamento. In tema di spese, la compensazione è censurabile in sede di legittimità quando la motivazione risulti palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea, e non sono riconducibili alle gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. né l’esito complessivo del giudizio né il contrasto tra le valutazioni di primo e secondo grado.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società che gestisce servizi ecoambientali con mansioni di autista addetto al conferimento dei rifiuti, veniva licenziato con nota del 14.2.2018. L’episodio contestato consisteva nell’essersi rifiutato, dopo l’arrivo presso il sito di trattamento, di conferire i rifiuti contenuti nel mezzo condotto, adducendo dapprima ragioni legate ai tempi di attesa e poi ragioni di salute, ignorando i ripetuti inviti del superiore e rientrando in azienda con il camion ancora carico.
Il Tribunale accolse la domanda del lavoratore, dichiarando illegittimo il licenziamento con reintegrazione e condanna al risarcimento pari a dieci mensilità. La Corte di appello di Napoli, in accoglimento del reclamo, rigettò la domanda originaria, qualificando la condotta come grave e consapevole inadempimento, irreversibile ai fini del vincolo fiduciario, e compensò le spese di lite. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente principale ha denunciato la violazione della contrattazione collettiva e del codice disciplinare aziendale, sostenendo che la condotta andava sussunta nella insubordinazione punita con sanzione conservativa, poiché il recesso era previsto solo per l’insubordinazione seguita da vie di fatto. La Corte ha ricostruito la disciplina contrattuale, che riserva la sospensione all’insubordinazione e il licenziamento senza preavviso ai casi di particolare gravità o di vie di fatto.
Il Collegio ha ribadito che la nozione di insubordinazione ricomprende ogni condotta idonea a pregiudicare il corretto svolgimento delle disposizioni aziendali (Cass. n. 13411/2020) e che la giusta causa ex art. 2119 cod. civ. va valutata in concreto, considerando natura e qualità del rapporto, posizione delle parti e affidamento richiesto dalle mansioni, con la conseguenza che la previsione contrattuale non esime il giudice dall’accertamento effettivo (Cass. n. 6749/1982; Cass. n. 3391/1987).
Nel caso concreto, la Corte ha escluso che la condotta integrasse una semplice insubordinazione. Il lavoratore non solo aveva rifiutato di adempiere, ma si era opposto al cambio di autista proposto dai superiori e aveva abbandonato il sito con il mezzo carico, vanificando lo scarico previsto in giornata. Si è trattato di un comportamento commissivo e omissivo, volutamente ostruzionistico, non ragionevole e potenzialmente pregiudizievole, tale da costituire grave negazione del vincolo fiduciario.
Il ricorso incidentale della società è stato invece accolto. La Corte ha ribadito che il potere di compensazione delle spese è discrezionale, ma la relativa motivazione è sindacabile quando sia palesemente illogica o inconsistente (Cass. n. 17816/2019). Essendo il giudizio instaurato il 20 giugno 2018, trova applicazione l’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dal decreto-legge n. 132/2014 e integrato dalla Corte cost. n. 77/2018, che ammette la compensazione solo per assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Cass. n. 4696/2019; Cass. n. 3977/2020). A tali ipotesi non sono riconducibili l’esito complessivo del giudizio né il contrasto tra le valutazioni di merito.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso principale, accolto quello incidentale, cassato la sentenza sul punto delle spese con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione e dato atto dei presupposti per il contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Nota della Redazione
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