Ente strumentale della Regione e divieto di nuovi rapporti dopo l’esodo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1995 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La società per azioni costituita per legge dalla Regione, con partecipazione regionale di maggioranza assoluta e destinata alla gestione di un servizio pubblico essenziale in regime di monopolio, integra la nozione di ente strumentale della Regione, a nulla rilevando la forma privatistica dell’ente né la partecipazione non totalitaria al capitale. La nozione di ente strumentale impiegata dalla legge regionale deve essere letta in senso almeno coerente con quella desumibile dalla legislazione nazionale in materia di contabilità degli enti locali, e non in senso più restrittivo. Il divieto di instaurare rapporti professionali con la Regione e con i suoi enti strumentali nei cinque anni successivi alla cessazione del servizio ha fonte legale, prima che contrattuale, e alla sua violazione corrisponde in capo alla Regione tanto il diritto di opporre l’eccezione di inadempimento, quanto l’obbligo legale di non erogare l’incentivo. L’art. 1460 cod. civ. non richiede che l’eccezione sia abbinata a una domanda di adempimento o di risoluzione del contratto.
Il Fatto
Un dipendente della Regione Calabria si è avvalso della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro fruendo del cosiddetto esodo anticipato, disciplinato dall’art. 7, legge reg. Calabria n. 8 del 2005, con diritto alle indennità previste dalla medesima legge. La Regione ha rifiutato il pagamento, sostenendo che il lavoratore avesse violato l’obbligo, assunto con la sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale, di non instaurare rapporti di lavoro con la Regione o con enti strumentali da essa dipendenti nei cinque anni successivi.
Il Tribunale di Catanzaro ha accolto la domanda del dipendente, ritenendo che la società partecipata non fosse ente strumentale della Regione. La Corte d’Appello di Catanzaro ha riformato la decisione, ha qualificato la società come ente strumentale e ha ordinato la restituzione delle somme già percepite in forza della sentenza di primo grado. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
I sette motivi sono stati raggruppati in due nuclei. Il primo, composto dai motivi primo, secondo, terzo, sesto e settimo, contesta la qualificazione della società come ente strumentale; il secondo, formato dal quarto e dal quinto motivo, nega che la violazione del divieto potesse giustificare il definitivo rifiuto dell’indennità.
Sul primo nucleo la Corte ha dato continuità ai precedenti Cass. n. 14322/2016 e Cass. n. 14147/2018, resi sulla medesima vicenda degli incentivi all’esodo pretesi dai dipendenti regionali assunti dalla partecipata. Poiché in quei giudizi la questione era stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, l’occasione è stata colta per affermare espressamente che la società deve essere qualificata ente strumentale della Regione.
Non sono decisivi né la forma privatistica dell’ente, né la partecipazione non totalitaria. Rileva piuttosto il dato normativo della partecipazione necessariamente a maggioranza assoluta, che garantisce all’ente pubblico il pieno governo della società; e rileva, soprattutto, il compito affidato dalla legge regionale di garantire l’equilibrio del bilancio idrico e la gestione delle opere idriche: un servizio pubblico essenziale da svolgere in regime di monopolio.
La Corte ha tratto indicazioni dal d.lgs. n. 118 del 2011, il cui art. 11-ter ammette come ente strumentale anche un soggetto privato e distingue enti controllati ed enti partecipati, ricomprendendo tra i primi quelli in cui l’ente pubblico possiede la maggioranza dei voti. La ratio della norma regionale è evitare che il costo del personale continui a gravare sulla spesa pubblica allargata: la nozione deve dunque essere coerente con quella contabile, eventualmente più ampia, ma non più restrittiva.
I motivi terzo e sesto, relativi alla gestione delle prove, sono stati dichiarati inammissibili: l’ordine di esibizione era generico e riferito a un fatto non decisivo, mentre l’omesso esame riguarda un fatto, non la mancata valutazione di una prova documentale. La qualificazione come ente strumentale è una valutazione giuridica, non un accertamento di fatto.
Quanto al secondo nucleo, la Corte ha ribadito che l’apprezzamento dell’inadempimento legittimante il rifiuto della controprestazione è valutazione di fatto non sindacabile. Il lavoratore, instaurando il rapporto con la società, ha violato un obbligo di legge, e alla Regione spettano sia il diritto contrattuale di eccepire l’inadempimento, sia l’obbligo legale di non versare l’incentivo. L’art. 1460 cod. civ. esige solo contratti con prestazioni corrispettive, non l’abbinamento a una domanda di risoluzione. Il ricorso è stato respinto.
Nota della Redazione
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