Scorrimento graduatoria concorso riservato: escluso senza decisione dell’amministrazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11194 del 26.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda del dipendente pubblico, risultato idoneo non vincitore in una procedura concorsuale, ha ad oggetto un interesse legittimo e non un diritto soggettivo, restando inapplicabili le norme che regolano il controllo del potere pubblico. Il diritto all’assunzione per effetto dello scorrimento della graduatoria sorge solo al perfezionarsi di una fattispecie complessa, che richiede sia la perdurante efficacia della graduatoria sia la decisione dell’amministrazione di avvalersene per la copertura di posti vacanti e disponibili. La proroga legale delle graduatorie concorsuali, prevista dalla normativa successiva, si riferisce esclusivamente ai concorsi pubblici e non a quelli riservati al personale interno.
Il Fatto
Un dipendente del Comune di Roma, risultato idoneo non vincitore in una procedura riservata ai dipendenti dell’ente per la copertura di quattro posti di dirigente tecnico, chiedeva il riconoscimento del diritto all’assunzione per scorrimento della graduatoria. Il bando di concorso prevedeva, all’art. 6, comma 4, la permanenza della graduatoria per la copertura dei posti che si fossero resi successivamente vacanti e disponibili.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione, ritenendo che la proroga delle graduatorie prevista dalla normativa emergenziale dovesse riferirsi esclusivamente ai concorsi pubblici, con esclusione di quelli riservati. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel decidere la controversia, richiama il proprio precedente costituito dalla decisione n. 5311 del 2024, assunta su una questione sovrapponibile, cui dichiara di dare continuità anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Il Collegio rileva come, per effetto della peculiarità della vicenda, caratterizzata dall’effetto preclusivo derivante dalla formazione del giudicato interno, la giurisdizione sia radicata in capo al giudice ordinario. Tuttavia, l’oggetto della domanda rimane un interesse legittimo, attinente alla valutazione dell’esercizio del potere pubblico, e non un diritto soggettivo.
La Cassazione afferma che il diritto all’assunzione tramite scorrimento della graduatoria non sorge automaticamente dalla sola esistenza di una graduatoria valida. È necessaria la sussistenza di una fattispecie complessa, che si concreta nella perdurante efficacia della graduatoria, cui si deve cumulare la decisione dell’amministrazione di avvalersene per coprire posti non solo vacanti ma anche disponibili. Tale determinazione, inoltre, esenta l’amministrazione dall’obbligo di bandire un nuovo concorso ai sensi dell’art. 97, terzo comma, Cost.
Il ricorrente, ammettendo il mancato perfezionamento di tale fattispecie, non poteva che vedere rigettata la propria domanda, a prescindere dalla questione relativa alla perdita di efficacia della graduatoria del concorso riservato. Il motivo di ricorso risulta pertanto infondato e il ricorso viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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