Continuità del lavoro domenicale e incidenza sugli istituti retributivi indiretti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33770 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, ai fini dell’incidenza delle maggiorazioni per lavoro domenicale sugli istituti retributivi indiretti e differiti, il requisito della continuità della prestazione non va correlato all’ammontare del compenso, ma alla cadenza temporale della prestazione, che deve ricorrere in modo abituale e con una certa frequenza, in relazione al normale fabbisogno dell’impresa. L’accertamento sulla sussistenza di tale requisito, come desumibile dalle buste paga e dai conteggi allegati all’atto introduttivo, costituisce indagine di fatto riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nei rigorosi limiti consentiti. La doglianza che, dietro l’invocata violazione di legge, solleciti una diversa ricostruzione dei fatti di causa è inammissibile. L’interpretazione delle clausole del contratto collettivo aziendale non è sindacabile in cassazione, diversamente da quanto vale per i contratti collettivi di rango nazionale.
Il Fatto
I lavoratori, giornalisti professionisti, hanno prestato attività alle dipendenze di una società, poi incorporata in un’altra, e quindi di un’ulteriore emittente in virtù di trasferimento d’azienda. Hanno chiesto l’accertamento del diritto al calcolo della c.d. indennità televisiva sul minimo tabellare come maggiorato dal contratto integrativo aziendale, nonché dell’incidenza delle maggiorazioni per lavoro domenicale e per mancato riposo settimanale sugli istituti della tredicesima mensilità, delle ferie, dei permessi e delle festività infrasettimanali lavorate.
Il Tribunale ha rigettato le domande, ritenendo che la continuità delle prestazioni non fosse stata puntualmente allegata. La Corte d’Appello ha accolto il gravame dei lavoratori sul punto del lavoro domenicale, riconoscendo che la continuità emergeva dalle buste paga e dai conteggi, e ha rigettato la pretesa relativa al ricalcolo dell’indennità televisiva. Entrambe le società hanno proposto ricorso per cassazione; i lavoratori hanno resistito con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto cessata la materia del contendere nel rapporto tra le due società e una lavoratrice, in virtù di un verbale di conciliazione sindacale depositato in atti, con corrispondente compensazione delle spese. Il ricorso successivo di una società si converte in ricorso incidentale, per il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza: ogni ricorso successivo al primo assume tale veste, con termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.
Il primo motivo delle società, sulla ritenuta idoneità degli atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943, co. 4, c.c., è inammissibile. Difetta di autosufficienza, avendo le ricorrenti riportato solo brevi stralci delle missive. Nel merito, l’atto interruttivo non deve consistere necessariamente in una richiesta o intimazione, potendo emergere da una dichiarazione che manifesti l’intenzione di esercitare il diritto; il relativo accertamento è indagine di fatto riservata al giudice di merito.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti l’interpretazione della nota a verbale in calce all’art. 1 delle disposizioni transitorie e di attuazione del CNLG e il requisito della continuità, sono inammissibili per difetto di interesse: accertata in concreto la continuità della prestazione domenicale, le censure interpretative perdono rilievo.
Il quarto motivo, sulla dedotta insufficienza dell’allegazione e sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., è infondato quanto all’allegazione, poiché i conteggi integravano l’atto introduttivo e recavano gli elementi di fatto necessari; è inammissibile per il resto, sollecitando un diverso apprezzamento delle prove. La doglianza ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo nei limiti indicati dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020, qui non integranti.
Il ricorso incidentale dei lavoratori è integralmente inammissibile. Il vizio di interpretazione dell’art. 9 CIA del 1992 è sindacabile solo per i contratti collettivi di rango nazionale, non aziendale; il motivo sull’omessa ammissione della prova testimoniale non prospetta il vizio di motivazione richiesto, poiché l’omissione su istanze istruttorie è denunciabile solo sotto quel profilo. La Corte compensa le spese tra le società e i lavoratori e condanna una società al rimborso in favore dell’altra lavoratrice.
Nota della Redazione
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