Compensazione delle spese tributarie presuppone gravi ragioni o soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. V n. 2221 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere conseguente ad annullamento in autotutela dell’atto impugnato non comporta automaticamente la compensazione delle spese di lite. La compensazione presuppone che il giudice valuti la soccombenza virtuale e individui le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, giustificano la deroga al criterio ordinario di imputazione. La sola presa d’atto della definizione della pendenza e del rimborso operato dall’Amministrazione non è sufficiente a fondare la compensazione, dovendo il giudice misurarsi con la eventuale manifesta illegittimità ab origine del provvedimento impositivo.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio tributario promosso da un contribuente avverso un atto impositivo fondato sull’applicazione della maggiore aliquota dell’imposta di registro a un atto di costituzione di servitù. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e annullava l’atto; l’Agenzia delle Entrate, nelle more del giudizio di appello, provvedeva allo sgravio della pretesa e al rimborso di quanto versato, quindi rinunciava espressamente all’appello con nota dell’11 giugno 2021.

La Commissione tributaria regionale delle Marche, con la sentenza n. 251/5/2022 del 3 marzo 2022, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992 e compensava le spese di lite. Il contribuente ricorreva in Cassazione, contestando la qualificazione della fattispecie e la regolamentazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, articolato su due profili. Il ricorrente sosteneva che la definizione andava ricondotta all’art. 44 d.lgs. n. 546/1992, con condanna dell’ufficio alle spese, e in via subordinata che la compensazione era comunque erronea.

Il primo profilo è respinto. La Corte ritiene corretta l’applicazione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992: l’Amministrazione non si era limitata a rinunciare al gravame, ma aveva radicalmente abbandonato la pretesa tributaria, consolidando gli effetti dello sgravio e del rimborso e ponendo fine ad ogni ragione sostanziale della lite. La scelta di adeguarsi alla risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021, che richiamava l’orientamento della Corte, non muta questa qualificazione, perché il provvedimento assume rilievo in quanto accompagnato dalle condotte di integrale definizione del rapporto.

Il secondo profilo, invece, è accolto. Il giudice di appello ha compensato le spese limitandosi a prendere atto della cessazione della materia del contendere e del rimborso, senza valutare la soccombenza virtuale né individuare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

La Corte richiama Cass., Sez. T, 13 aprile 2016, n. 7273, secondo cui alla cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora l’annullamento non consegua a una manifesta illegittimità del provvedimento sussistente sin dalla sua emanazione. Sul punto richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 274, che dichiarando illegittima l’originaria versione dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 aveva escluso la compensazione ope legis in tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere. Viene citata altresì Cass., Sez. V, 14 febbraio 2017, n. 3950, che ammette la compensazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, all’esito di una valutazione complessiva della lite, diversa dalla compensazione automatica già censurata.

Nella specie la sentenza impugnata si è discostata da tali principi. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento del secondo, la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità e della domanda accessoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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