Rimborso fiscale da calamità: il giudice dell’ottemperanza accerta l’incapienza dei fondi (Cass. civ. Sez. V n. 704 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, il giudice adito per l’esecuzione del giudicato che riconosce il diritto al rimborso di imposte per benefici fiscali accordati a seguito di eventi calamitosi deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91/2017, conv. dalla legge n. 123/2017, e successivamente dall’art. 29, comma 1, d.l. n. 162/2019, conv. dalla legge n. 8/2020. In caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche mediante la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non è desumibile alcuna possibile falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati.
Il Fatto
Il contribuente aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90% degli importi versati a titolo di Irpef per il triennio 1990-1992, in virtù della disciplina sui benefici fiscali riconnessi agli eventi sismici siciliani del dicembre 1990. La sentenza di accoglimento era stata confermata nel secondo grado di merito e il ricorso dell’Amministrazione finanziaria era stato respinto con ordinanza di legittimità.
Accertato definitivamente il diritto al rimborso di euro 7.235,70 oltre interessi, l’Ufficio aveva erogato la minor somma di euro 3.617,75, pari al 50% del dovuto. Il contribuente aveva quindi agito per l’ottemperanza, censurando l’applicazione dello ius superveniens in presenza di un credito ormai consolidato in giudicato. La CTR, pur riconoscendo l’astratta applicabilità della disciplina sopravvenuta, aveva escluso l’assolvimento dell’onere probatorio dell’Ufficio sull’incapienza dei fondi e aveva nominato un commissario ad acta per la liquidazione integrale.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso dell’Amministrazione, connessi, sono accolti nei limiti della motivazione. La Corte muove dalla giurisprudenza costante secondo cui il titolare di un rimborso soddisfatto solo in parte, o non soddisfatto affatto, per effetto della disciplina di attuazione, non perde il diritto all’integrale adempimento del credito accertato in modo irrevocabile. Le disposizioni richiamate riguardano infatti unicamente l’effettuazione dei rimborsi e non il diritto sostanziale sottostante.
Il Collegio richiama il precedente del giudice delle leggi sul meccanismo della legge Pinto, secondo cui l’esaurimento dei fondi non esclude definitivamente l’adempimento dei giudicati, ma comporta il mero differimento del pagamento al momento di ripristino delle risorse. Sullo stesso piano si pongono la giurisprudenza costituzionale sull’effettività della tutela e quella convenzionale, secondo cui la mancanza di risorse finanziarie non può costituire di per sé sola ragione per non adempiere un debito riconosciuto giudizialmente.
I limiti di stanziamento operano dunque nella sola fase procedimentale di attuazione del rimborso. Tale lettura è costituzionalmente orientata ed evita la disparità di trattamento tra chi, avendo goduto dell’agevolazione, non ha versato il 90% dell’imposta e chi, avendola versata, deve poter recuperare l’intera eccedenza.
La Corte corregge allora l’indirizzo che richiedeva la puntuale allegazione, da parte dell’Amministrazione, del numero e dell’ammontare delle domande presentate. I limiti al rimborso non sono elementi costitutivi o modificativi del diritto sostanziale, ma modalità attuative dettate dalla legge. La relativa verifica appartiene al procedimento di attuazione del comando giudiziale e non è riducibile alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova.
Il giudice dell’ottemperanza, nel quadro dell’attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi nascenti dal giudicato, deve compiere gli accertamenti indispensabili a delimitarne l’effettiva portata precettiva. Deve quindi determinare il quomodo dell’attuazione e, ove verifichi l’incapienza, attivare le procedure di contabilità pubblica, compreso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso quale anticipazione dal tesoriere in attesa della regolarizzazione contabile. La sentenza impugnata, che ha negato in concreto l’applicabilità della disciplina in fase esecutiva, va cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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