Cessazione della materia del contendere: la Cassazione cassa senza rinvio e compensa le spese (Cass. civ. Sez. 5 n. 9137 del 11.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla sua naturale conclusione, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla sua emanazione consegue la caducazione delle pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, nonché la sua inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Il Fatto

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento e il sottostante avviso di accertamento, emessi per l’omesso pagamento della TARI relativa ad alcuni semestri. Sia la Commissione Tributaria Provinciale, sia la Commissione Tributaria Regionale del Lazio avevano respinto il ricorso della società.

La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, mentre l’azienda municipale resisteva con controricorso. Successivamente, le parti, dato atto dell’intervenuto pagamento del tributo, hanno presentato congiuntamente istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza congiunta, dichiarando la cessazione della materia del contendere sul presupposto che essa costituisce una fattispecie di estinzione del processo. Tale pronuncia presuppone il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, laddove non sia possibile far luogo a una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.

La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere non si limita a chiudere il processo, ma produce effetti sulle decisioni di merito già emanate. La Corte richiama il principio secondo cui la pronuncia determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo altresì inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere.

Sulla base di tali premesse, la Corte ha disposto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, come conseguenza necessaria della intervenuta cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio, in conformità alla richiesta congiunta avanzata dalle stesse.

Quanto al contributo unificato, la Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che la misura ivi prevista si applica esclusivamente ai casi di rigetto dell’impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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