Enunciazione di atto non registrato e imposta di registro sugli atti d’uso (Cass. civ. Sez. V n. 2289 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986, deve escludersi che il mero richiamo, in un atto registrato, di un atto non registrato possa configurare un’ipotesi d’uso. La sola enunciazione di atti soggetti a registrazione in caso d’uso è tuttavia assoggettata all’imposta a prescindere dall’uso dei medesimi. L’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione è assolto con l’indicazione degli estremi del provvedimento tassato, della base imponibile, delle aliquote e dei criteri tariffari, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti lo rendano agevolmente individuabile. La motivazione apparente della sentenza integra error in procedendo e ne determina la nullità.
Il Fatto
Una società contribuente riceveva un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativamente a un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace a suo favore per un credito professionale non pagato. L’amministrazione finanziaria aveva tassato sia il provvedimento monitorio sia il rapporto negoziale sottostante, ritenuto in esso enunciato.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo omessa pronuncia, motivazione apparente della sentenza, difetto di motivazione dell’avviso ed erronea determinazione dell’imposta per doppia imposizione dello stesso rapporto.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono disattesi. La Corte esclude l’omessa pronuncia, avendo i giudici di appello espressamente respinto la doglianza sulla carenza di motivazione dell’atto. Quanto alla motivazione apparente, essa ricorre quando il giudice omette di esporre i motivi in fatto e in diritto, non consentendo di comprendere le ragioni e l’iter logico del convincimento, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992.
Il principio risale alle Sezioni Unite n. 1093 del 1947, secondo cui le decisioni giurisdizionali prive di motivazione sono da considerarsi inesistenti, ed è ribadito da Cass. n. 2876 del 2017 e dalle Sezioni Unite n. 16599 e n. 22232 del 2016. La nullità colpisce anche le sentenze con motivazione meramente apparente, equiparabile alla sua totale assenza, secondo Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014 e Cass. n. 4448 del 2014. Nel caso concreto il vizio non sussiste, avendo i giudici di appello argomentato sulla corretta tassazione del provvedimento e dell’atto enunciato ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986.
Il terzo motivo è infondato. In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza o del decreto ingiuntivo, senza allegazione dell’atto, purché agevolmente individuabile, realizzandosi un bilanciamento tra economia dell’azione amministrativa e diritto di difesa (Cass. n. 11283 del 2022, Cass. n. 30084 del 2021). L’avviso recava gli estremi del decreto, la base imponibile, le aliquote e i criteri tariffari.
Il quarto e il quinto motivo sono infine respinti richiamando Cass. n. 28559 del 2019. L’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 impone l’imposta anche sulle disposizioni enunciate, purché l’atto contenga elementi idonei a identificare il rapporto. Il mero richiamo dell’atto non registrato in atto registrato non configura un’ipotesi d’uso ex art. 6; tuttavia la sola enunciazione di atti soggetti a registrazione in caso d’uso è imponibile a prescindere dall’uso, essendo altrimenti inutiliter data la specificazione sulla pena pecuniaria per gli atti a termine fisso. Essendo l’imposta un’imposta d’atto, la doppia tassazione in misura fissa è legittima. Il ricorso è integralmente respinto.
Nota della Redazione
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