Nessun litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione (Cass. civ. Sez. V n. 17273 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione. Il contribuente che impugni una cartella esattoriale o un’intimazione di pagamento per motivi attinenti alla mancata notificazione degli atti presupposti, ovvero all’invalidità degli atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario. Se l’azione è proposta verso il concessionario, è questi che, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve chiamare in causa l’ente creditore, rispondendo altrimenti delle conseguenze della lite. Il giudice adito non ha alcun obbligo di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Perugia l’avviso di intimazione emesso dall’agente della riscossione, cui erano sottese tre cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento, per un importo complessivo di Euro 64.005,19. Il ricorso era notificato solo all’agente della riscossione. Il contribuente eccepiva la prescrizione della pretesa, l’illegittimità dell’atto sotto plurimi profili e la mancata notifica degli atti prodromici.
La CTP accoglieva il ricorso. L’agente della riscossione proponeva appello davanti alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, deducendo la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore. L’Agenzia delle entrate spiegava intervento volontario. La CTR dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia, rimettendo la causa al primo giudice. Il contribuente ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce error in procedendo e nullità della sentenza per violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. Sostiene che, quando nel ricorso introduttivo si svolgano doglianze relative anche alla legittimità della pretesa tributaria, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario, incombendo su quest’ultimo l’onere di chiamare in causa l’ente.
La Corte ritiene il motivo fondato. L’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, sotto la rubrica «chiamata in causa dell’ente creditore», dispone che il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Su questa base si è consolidato l’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite n. 16412 del 2007 e poi ribadito. Se l’azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell’ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Se invece l’azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, per non rispondere dell’esito sfavorevole, deve chiamare in causa l’ente titolare del credito. La scelta del legittimato passivo non determina l’inammissibilità della domanda.
La Corte richiama il corollario per cui il giudicato formatosi tra contribuente e agente della riscossione spiega effetti anche nei confronti dell’ente impositore, indipendentemente dalla chiamata in causa, la cui partecipazione rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario.
La CTR non si è adeguata a tali principi: l’agente della riscossione, convenuto in primo grado, non aveva proposto istanza di chiamata in causa dell’ente impositore, né sussisteva in capo alla CTP alcun obbligo di disporre l’integrazione del contraddittorio. Il motivo è accolto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in altra composizione, ai sensi dell’art. 383, comma 1, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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