Nullità di protezione del contratto bancario e prova dell’affidamento di fatto (Cass. civ. Sez. I n. 2338 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti bancari, la nullità di protezione prevista dall’art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del 1993 per il difetto di forma scritta è rilevabile anche d’ufficio, ma incontra il limite della conformità al solo interesse del contraente debole. Il giudice non può rilevarla quando essa pregiudica il cliente, precludendogli l’accoglimento della domanda di restituzione. Ove la nullità non sia rilevabile d’ufficio, la parte può provare l’apertura di credito anche per fatti concludenti, mediante estratti conto, riassunti scalari, risultanze del libro fidi o segnalazioni alla Centrale dei Rischi, idonei a dimostrare l’accordo sull’utilizzo di somme eccedenti la disponibilità del conto.

Il Fatto

Una società correntista e quattro fideiussori convennero in giudizio la banca, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui erano stati intimati al pagamento del saldo debitore di un conto corrente, della restituzione dell’importo di una fattura anticipata salvo buon fine e del rimborso di un mutuo. A sostegno dell’opposizione dedussero l’erroneità del calcolo degli interessi, l’illegittimità dell’addebito della commissione di massimo scoperto e la violazione della buona fede nell’esecuzione del rapporto, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione delle somme riscosse.

Il giudizio, interrotto per il fallimento della società, fu riassunto dai fideiussori. Il Tribunale accolse parzialmente l’opposizione e condannò i fideiussori al pagamento della somma residua. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione, dichiarando prescritto il diritto alla restituzione degli addebiti anteriori all’ultimo decennio, sul presupposto della natura solutoria di tutte le rimesse per mancata prova dell’affidamento in forma scritta. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è ritenuto fondato. Il Collegio muove dal principio per cui la rilevabilità d’ufficio delle nullità negoziali si estende a quelle c.d. di protezione, configurate come species del più ampio genus, in linea con la giurisprudenza eurounitaria e con le Sezioni Unite n. 24242 e 26243 del 2014. Tali nullità tutelano interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo, quali il corretto funzionamento del mercato e l’uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica.

Il principio è applicabile ai contratti bancari: la nullità dell’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 per difetto di forma scritta è una nullità di protezione, rilevabile anche d’ufficio stante il disposto dell’art. 127, comma secondo, del medesimo decreto, come già affermato dalla Sez. I n. 22385 del 2019.

La Corte precisa però il limite di tale potere officioso. La nullità di protezione ha natura ancipite, funzionale alla tutela di un interesse tanto generale quanto particolare del contraente debole. La sua rilevazione d’ufficio incontra il limite della conformità al solo interesse del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, evitando che la controparte possa sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse proprio, estraneo all’orbita di tutela. Richiama in proposito le Sezioni Unite n. 26242 del 2014.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha escluso la natura ripristinatoria delle rimesse per il solo fatto che gli opponenti non avevano provato la stipulazione scritta del contratto, affermandone la nullità senza considerare che la rilevazione di tale vizio non corrispondeva all’interesse della correntista e dei fideiussori, ai quali restava così precluso l’accoglimento della domanda riconvenzionale. L’insussistenza di un affidamento imponeva di attribuire natura solutoria a tutti i versamenti, con decorrenza della prescrizione dalla data dei singoli addebiti anziché dalla chiusura del conto, impedendo la restituzione degli importi anteriori al decennio. La Corte richiama l’orientamento consolidato, da ultimo Sez. Un. n. 24418 del 2010 e Sez. I n. 24051 del 2019.

Non essendo la nullità rilevabile d’ufficio, non poteva ritenersi preclusa ai ricorrenti la prova dell’affidamento con mezzi diversi dal documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, il libro fidi o la segnalazione alla Centrale dei Rischi, ove idonei a dimostrare l’accordo sull’utilizzo di somme eccedenti la disponibilità del conto e i relativi limiti. La sentenza è pertanto cassata, con assorbimento degli altri motivi, e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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