Inammissibilità della domanda e interesse ad impugnare del convenuto (Cass. civ. Sez. II n. 2411 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Allorché il giudice ravvisi, anche d’ufficio, un ostacolo all’esame della domanda dell’attore e ne dichiari l’inammissibilità senza esaminarla nel merito, il convenuto non può considerarsi soccombente e difetta dell’interesse ad impugnare la relativa sentenza per ottenere una pronuncia di rigetto della pretesa avversaria. Il riscontro, in sede di appello, dell’erronea trattazione della causa con il rito ordinario anziché con il rito di cui agli artt. 28 della l. n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 impone al giudice d’appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo le norme del rito seguito, ormai consolidatosi, senza effetti invalidanti sull’attività compiuta né rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ.
Il Fatto
Due clienti hanno proposto ricorso in Cassazione, articolato in tre motivi, contro la sentenza della Corte d’appello di Genova che aveva dichiarato inammissibili le domande del difensore volte al pagamento dei compensi per l’attività svolta in loro favore in quattro giudizi civili. I giudici di appello avevano ritenuto applicabile, in luogo del rito di cognizione ordinaria, il rito di cui agli artt. 28 della l. n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, compensando tra le parti le spese per la novità della questione.
I ricorrenti, benché vittoriosi in esito a quella declaratoria, hanno dedotto il proprio interesse ad impugnare, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto rimettere le parti dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, ex art. 50 cod. proc. civ., per essere il giudizio trattato dal giudice competente. Il professionista intimato non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, collegati, e li respinge. Sul piano generale ribadisce l’orientamento costante secondo cui, quando il giudice abbia ravvisato un ostacolo all’esame della domanda dell’attore e ne abbia dichiarato l’inammissibilità senza esaminarla nel merito, il convenuto non è in alcun modo soccombente e difetta dell’interesse ad impugnare per ottenere una pronuncia di rigetto (Cass. n. 13069 del 2003; n. 12960 del 2001; n. 4903 del 1998; n. 2284 del 1991).
La Corte ritiene inoltre erroneo il presupposto interpretativo delle censure. Alla stregua del principio enunciato da Cass. Sezioni Unite n. 4485 del 2018, la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze per prestazioni giudiziali, resta soggetta al rito sommario di cognizione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni sull’an debeatur.
Trovava quindi applicazione la disciplina di mutamento del rito di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, secondo i principi delle Sezioni Unite n. 758 e n. 927 del 2022. La sentenza n. 758 del 2022 ha chiarito che tale disciplina non postula una regressione del processo né serve a valutare la legittimità degli atti compiuti, ma indica solo il discrimine temporale tra l’applicazione delle regole del rito iniziale e quelle del rito da seguire nel prosieguo. L’ordinanza di mutamento ha valenza costitutiva pro futuro e la prima udienza di comparizione costituisce uno sbarramento, con conseguente stabilizzazione del rito erroneo. Dalla violazione delle regole sul rito non deriva alcuna nullità, salvo che l’errore abbia inciso sul contraddittorio o sul diritto di difesa o abbia cagionato uno specifico pregiudizio processuale.
Va perciò ribadita la conclusione della sentenza n. 10864 del 2023: il riscontro in appello dell’erronea trattazione della causa con il rito ordinario impone al giudice d’appello unicamente di valutare gli effetti della domanda secondo le norme del rito seguito, ormai consolidatosi, senza effetti invalidanti sull’attività compiuta né nullità della sentenza di primo grado, né rimessione al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ.
La Corte esclude infine che si possa procedere a cassazione con rinvio perché la Corte d’appello decida nel merito: una siffatta pronuncia, incidendo sulla statuizione di inammissibilità non impugnata dalla controparte, si rivelerebbe più sfavorevole ai ricorrenti e darebbe luogo a reformatio in peius. È infondato anche il terzo motivo: la compensazione delle spese per la novità della questione costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile per violazione di norme di diritto, e la sentenza delle Sezioni Unite n. 4485 del 2018 ebbe a giustificare la compensazione per la novità delle questioni esaminate (Cass. Sezioni Unite n. 2572 del 2012). Il ricorso è rigettato, con i presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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