Opposizione alla stima assorbe la stima definitiva successiva (Cass. civ. Sez. I n. 2505 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pendenza del giudizio di opposizione alla stima provvisoria, davanti alla corte d’appello, assorbe la questione della stima definitiva e rende irrilevante ogni ulteriore opposizione dell’ente espropriante. Il giudizio di opposizione non è diretto all’annullamento dell’atto di stima, ma all’accertamento e quantificazione dell’indennità dovuta al soggetto espropriato: la decisione del giudice ordinario prevale in ogni caso sulla quantificazione della Commissione provinciale. Ne consegue che la stima definitiva, intervenuta in corso di causa o anteriormente, non richiede specifica opposizione se l’ente, costituendosi nel giudizio già pendente, ha manifestato le proprie ragioni. Ai fini della vocazione edificatoria del suolo, la destinazione urbanistica a infrastrutture di interesse pubblico non esclude di per sé che le opere possano essere realizzate dall’iniziativa privata: occorre la verifica in concreto.

Il Fatto

Una società proprietaria di terreni espropriati conveniva in giudizio davanti alla corte d’appello l’ente espropriante per la determinazione dell’indennità, chiedendo che il valore fosse calcolato come area edificabile e non agricola. Il decreto di esproprio era stato emesso nel dicembre 2007, quando la Commissione provinciale aveva reso solo una stima provvisoria.

Con una seconda citazione la società eccepiva la decadenza dell’ente dal diritto di contestare la stima definitiva, formatasi nell’ottobre 2007 e conosciuta dall’ente dal giugno 2008, per non averla opposta nel termine di trenta giorni. Riunite le cause, la corte d’appello respingeva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’ente, escludeva l’edificabilità dei terreni e disponeva nuova consulenza. Avverso tale sentenza parziale la società proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’ente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo invocava la violazione degli artt. 111 cod. proc. civ. e 2560 cod. civ., deducendo che l’alienante di azienda non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento. Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 816/2001 e dell’art. 29 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che la stima definitiva, intervenuta prima dell’instaurazione del giudizio di opposizione, non era più contestabile.

La Corte, esaminati congiuntamente i motivi, ne rileva l’infondatezza. Il rilievo sulla legittimazione passiva dell’ente è corretto in astratto — la stima definitiva non è intervenuta in corso di causa ma anteriormente, e il fatto sopravvenuto è la conoscenza acquisita in corso di causa dalla ricorrente. Tuttavia la ragione decisoria della corte d’appello è diversa: la questione è irrilevante, sicché è indifferente che sia fondata o meno.

Il giudizio instaurato dall’espropriato non è diretto all’annullamento dell’atto di stima, ma all’accertamento e quantificazione dell’indennità. In esso il giudice determina il quantum sulla base dei parametri normativi vigenti, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, dai criteri dell’offerta e dalla stima della Commissione: questa, anche se definitiva, non può incidere sulle autonome determinazioni del giudice (Cass. n. 13405 del 28.04.2022; Cass. n. 5518 del 06.03.2017; Cass. n. 1701 del 27.01.2005; Cass. n. 4369 del 10.02.2022).

Il principio si giustifica con la natura del giudizio di opposizione: poiché esso ha per oggetto il diritto e non l’atto, la pendenza della controversia assorbe la questione della stima definitiva, che sia intervenuta in corso di causa o anteriormente. La stima definitiva non esige, quindi, specifica opposizione da parte dell’ente espropriante che, costituendosi nel giudizio pendente, ha già manifestato le proprie ragioni. Le prime due censure sono respinte.

Il terzo motivo — violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 327/2001 — è invece fondato. La corte d’appello aveva apoditticamente affermato che l’edificabilità prevista dalla variante è solo pubblica, per la natura infrastrutturale delle opere. La Corte osserva che la destinazione a infrastrutture di interesse pubblico non esclude di per sé la realizzazione ad iniziativa privata: occorre la verifica in concreto. Ove la previsione urbanistica consenta l’edificazione privata, non può parlarsi di vincolo né escludersi la vocazione edificatoria (Cass. n. 11729/2003; Cass. n. 404/2010; in tema di piastre logistiche Cass. n. 7328 del 14.03.2023). Accolto il terzo motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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