Appello incidentale tardivo sempre ammissibile se l’appello principale incide sull’assetto di interessi (Cass. civ. Sez. II n. 2506 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’appello incidentale tardivo proposto dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale è sempre ammissibile, ai sensi dell’art. 334, primo comma, cod. proc. civ., quando l’impugnazione principale mette in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza, cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza. Detta impugnazione può riguardare anche un capo della decisione diverso e autonomo rispetto a quello investito dall’appello principale. L’interesse a proporla non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è interesse diverso, che nasce dall’impugnazione altrui e tende a modificarne l’esito. La ratio transattivo-ritorsiva della norma impone di non limitare l’ambito dell’impugnazione incidentale ai soli capi oggetto dell’appello principale.

Il Fatto

Una società aveva incaricato una seconda società del conferimento di rifiuti speciali non pericolosi in una discarica, dietro corrispettivo per tonnellata. All’approssimarsi dell’esaurimento del primo modulo, la gestrice della discarica presentò istanza di sovraccarico invece di attivare subito il secondo modulo; la discarica venne chiusa e la committente dovette reperire altri siti, con maggiori costi. La committente invocò l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., chiese la risoluzione del contratto e il risarcimento; la gestrice resistette e formulò domanda riconvenzionale per il corrispettivo maturato.

Il Tribunale rigettò la domanda attorea e accolse in parte quella riconvenzionale, liquidando il credito sulla base della consulenza tecnica d’ufficio. La gestrice propose appello principale; la committente, con comparse depositata in prossimità dell’udienza, propose appello incidentale. La Corte d’appello lo dichiarò inammissibile perché tardivo, ritenendo che l’interesse non fosse sorto dall’impugnazione principale, e accolse l’appello principale. La committente ricorse per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia violazione dell’art. 334, primo comma, cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ., sostenendo che l’appello incidentale tardivo non incontra il limite individuato dalla Corte territoriale. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata aveva fondato l’inammissibilità sul rilievo che l’interesse all’impugnazione incidentale non potesse ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale, richiamando Cass. n. 20040/2015 e Cass. n. 10243/2016. La Corte di legittimità prende posizione opposta e dichiara di dare continuità all’indirizzo prevalente.

Secondo tale orientamento, l’appello incidentale proposto dalla parte contro cui è diretta l’impugnazione principale è sempre ammissibile quando quest’ultima mette in discussione l’assetto di interessi scaturito dalla sentenza, che la parte non impugnante aveva accettato. L’impugnazione incidentale può quindi investire anche un capo diverso e autonomo da quello aggredito in via principale. Il collegio richiama, tra le altre, Sezioni Unite n. 4640 del 1989, Sezioni Unite n. 652 del 1998, Sez. II n. 6470 del 2012, Sez. V n. 18415 del 2018, Sez. III n. 26139 del 2022 e Sez. II n. 33015 del 2023.

Il fondamento della norma è individuato nella finalità transattivo-ritorsiva. L’art. 334 cod. proc. civ. mira a indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all’impugnazione, per non rischiare che l’appellato, con l’impugnazione tardiva, rimetta in discussione anche i capi a essa favorevoli. Se questa è la ratio, essa sarebbe frustrata escludendo che l’appellato possa impugnare tardivamente capi diversi da quelli aggrediti in via principale: l’esigenza di favorire la composizione definitiva della lite, dissuadendo dall’impugnazione, sussiste anche in tale ipotesi.

Le ulteriori questioni relative alle impugnazioni incidentali tardive nei processi con pluralità di parti, rimesse alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 20588 del 2023, non rilevano nella fattispecie, che concerne un’impugnazione incidentale in senso stretto in un processo tra due parti. La sentenza è pertanto cassata nel capo sull’inammissibilità, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che deciderà anche le questioni dipendenti per l’effetto espansivo interno ex art. 336, primo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *