Condanna ex art. 96 cod. proc. civ. esclude l’equo indennizzo per abuso (Cass. civ. Sez. II n. 2637 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. pronunciata nel giudizio presupposto integra la fattispecie di abuso del processo tipizzata dall’art. 2, comma 2 quinquies, lett. a), legge n. 89/2001. In presenza di tale condanna, il giudice adito per l’equo indennizzo non può apprezzare le peculiarità del caso concreto, essendo il suo potere di valutazione sottratto dal vincolo posto dal legislatore all’interprete. Ne consegue che il diritto all’indennizzo è senz’altro escluso, restando irrilevante ogni controllo sulla legittimità della condanna pronunciata nel giudizio presupposto, anche se intervenuta in sede di rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva domandato l’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso da una banca e conclusosi, dopo tre gradi e in sede di rinvio, con l’accoglimento dell’opposizione. Il Consigliere delegato aveva rigettato la domanda, rilevando che l’istante era stato condannato ex art. 96 cod. proc. civ. sia in primo grado sia in rinvio e che aveva comunque gestito per un periodo lungo la somma ingiunta, corrispostagli dalla banca in esecuzione della sentenza di secondo grado a lui favorevole.
La Corte d’appello di Salerno ha respinto l’opposizione ex art. 5 ter legge n. 89/2001, valorizzando la condanna per aver proposto una domanda nella consapevolezza della sua infondatezza e per aver offerto una ricostruzione dei fatti non rispondente a verità. Il ricorrente ha impugnato il decreto per cassazione con due motivi, riferiti entrambi al n. 3 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ.; il Ministero ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 2, comma 2 quinquies, legge n. 89/2001, sostenendo di non aver agito con dolo o colpa grave, poiché l’opposizione della banca sarebbe stata accolta soltanto in sede di rinvio e per ragioni unicamente procedurali.
La Corte ha giudicato il motivo evidentemente infondato. La tipizzazione delle ipotesi di abuso del processo operata dal legislatore reagisce sulla fattispecie concreta attraverso il vincolo che pone all’interprete: limitando il discorso alla previsione della lett. a), che qui sola rileva, la norma sottrae al giudice, in presenza di una condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., ogni possibilità di apprezzare il caso specifico, di guisa che il diritto all’indennizzo è senz’altro escluso. Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. 6-2, n. 9100 del 2016.
Ne deriva che era sottratto alla Corte d’appello adita per l’equo indennizzo ogni controllo sulla legittimità della condanna ex art. 96 cod. proc. civ. pronunciata nel giudizio presupposto in sede di rinvio. La circostanza che l’accoglimento dell’opposizione sia intervenuto solo in quella fase non incide, dunque, sull’esclusione del diritto.
È rimasto assorbito l’esame del secondo motivo, con cui il ricorrente aveva prospettato la violazione dell’art. 2, comma 2 septies, legge n. 89/2001, dolendosi della mancanza di prova circa l’avvenuta ricezione della somma. La Corte ha osservato che la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. nel giudizio presupposto fonda già correttamente il decreto di rigetto impugnato.
Il ricorso è stato quindi rigettato. In applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese della fase di legittimità in favore del Ministero, liquidate in riferimento al valore della causa.
Nota della Redazione
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