Contratto d’opera gratuito: onere probatorio e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 13797 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto d’opera intellettuale, il giudice di merito può escluderne la conclusione valutando unitariamente gli elementi presuntivi, sia quelli favorevoli all’attore sia quelli di segno contrario. La motivazione non è apparente quando dà conto delle ragioni del rigetto e affronta le contrapposte risultanze istruttorie. Il ricorso per cassazione che invochi una valutazione complessiva degli indizi soltanto a sé favorevoli, senza indicare il fatto storico decisivo e senza confrontarsi con la motivazione impugnata, è inammissibile. Di fronte a un doppio rigetto conforme, opera il filtro dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un libero professionista del settore televisivo conviene in giudizio una società organizzatrice di spettacoli, chiedendo la condanna al pagamento di un corrispettivo per riprese, regia e montaggio realizzati, in via principale ex art. 2222 cod. civ., in subordine ex art. 2041 cod. civ., per l’arricchimento senza causa e la perdita di avviamento.
La società resiste sostenendo di non aver mai conferito alcun incarico e che le attività erano state svolte di propria iniziativa e in forma amatoriale, a fini di visibilità. Il Tribunale rigetta le domande; la Corte d’Appello conferma. Il professionista ricorre in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per assenza della concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche, ai sensi degli artt. 132, n. 4), cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., lamentando una motivazione meramente apparente. La Corte respinge l’addebito: la sentenza d’appello contiene un’esposizione esauriente, esamina partitamente gli indizi e spiega perché manchi la prova di una pattuizione e di un nesso causale con l’arricchimento della società. Il vizio è ritenuto insussistente, oggi non più censurabile sotto il profilo della mera insufficienza.
La Corte rileva poi il difetto di autosufficienza: il motivo che denuncia un’inadeguata lettura delle prove non indica specificamente contenuto e data di acquisizione delle testimonianze e dei documenti, né consente il controllo di decisività. Il professionista si confronta con gli argomenti già dedotti in appello, quasi a chiedere un terzo grado di merito.
Il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo. Ma il fatto storico non è individuato: la ricorrente si limita a un generico rinvio alle prove asseritamente non valutate e invoca una lettura unitaria dei soli indizi favorevoli. La Corte osserva che quella sintesi impone invece di pesare anche gli elementi contrari, che i giudici di merito hanno considerato nel libero convincimento, e richiama il filtro dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. in presenza di una doppia pronuncia conforme.
Il terzo motivo prospetta la violazione degli artt. 2222 e 2223 cod. civ. e dell’art. 35 Cost., dolendosi che sia stata presunta la gratuità dell’opera, benché l’onerosità sia elemento naturale del contratto. La Corte, riqualificato il motivo ex art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., lo dichiara manifestamente infondato: i giudici di merito hanno accertato la mancata prova dell’accordo sul pagamento, e la ricorrente non indica quale prova avrebbe fornito della conclusione del contratto. Superfluo, quindi, ogni esame dell’eventuale presunzione di onerosità.
Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.