Riproposizione in appello dei motivi di primo grado e specificità dell’impugnazione tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 2722 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni già poste a sostegno della domanda disattesa in primo grado assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Il dissenso della parte soccombente può infatti investire la decisione impugnata nella sua interezza, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello tributario. La declaratoria di inammissibilità di una domanda o di un motivo, con cui il giudice si spoglia della potestas iudicandi, esonera invece la parte dall’impugnare le argomentazioni di merito svolte ad abundantiam, dovendosi censurare la sola statuizione pregiudiziale.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava alla società contribuente tre avvisi di accertamento per gli anni 2009, 2010 e 2011, disconoscendo la deducibilità dei costi dichiarati in relazione all’acquisto di diamanti concluso con una società avente sede negli Emirati Arabi Uniti, Paese incluso nella c.d. black list. Per il solo 2009 erano ripresi a tassazione anche maggiori ricavi non dichiarati; per gli anni successivi erano disconosciuti ulteriori costi non documentati.
La società impugnava gli atti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che riuniva i ricorsi e li rigettava. Proposto appello dalla sola società, in relazione ai costi dipendenti dall’acquisto dei diamanti, la CTR della Campania confermava la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia la società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censurava la violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 342 cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato inammissibili i motivi di gravame perché meramente riproduttivi delle contestazioni di primo grado. La Corte rileva anzitutto che la decisione impugnata è di difficile interpretazione, perché non indica quali contestazioni intenda richiamare e nondimeno pronuncia nel merito sulle questioni sollevate.
Il Collegio ritiene le censure condivisibili: non viola il principio di specificità la riproposizione in appello di questioni già introdotte in primo grado. Richiamando la pronuncia a Sezioni Unite n. 28057/08 e il successivo orientamento, la Corte ribadisce che la riproposizione delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa assolve l’onere di specificità, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza, in ragione del carattere devolutivo pieno dell’appello tributario.
Nel caso concreto, dalla lettura dell’atto di appello emerge che la società non si è neppure limitata a riprodurre le censure di primo grado, avendo sottoposto a critica le valutazioni dei primi giudici. Il primo motivo è dunque accolto.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ricorda l’orientamento secondo cui, ove il giudice abbia dichiarato inammissibile una domanda o un motivo spogliandosi della potestas iudicandi e abbia ugualmente proceduto all’esame nel merito, le relative argomentazioni sono ininfluenti e prive di effetti giuridici. La parte soccombente non ha onere né interesse a impugnarle, dovendo censurare la sola dichiarazione di inammissibilità, che costituisce la vera ragione della decisione. Ne segue la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse del secondo e terzo motivo.
In definitiva la Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibili gli ulteriori, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio regolando le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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