Ricorso non depositato e improcedibilità: la costituzione dell’intimata non sana la violazione (Cass. civ. Sez. V n. 2723 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione notificato alla controparte ma non depositato nei termini di cui all’art. 369 cod. proc. civ. è improcedibile. La costituzione dell’intimata non sana la violazione, poiché il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo, sancito dall’art. 156 cod. proc. civ., opera per l’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali valgono autonome disposizioni. Il controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso può richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità, essendo tale potere ricompreso in quello di contraddire dell’art. 370 cod. proc. civ. e giustificato dall’interesse al recupero delle spese.

Il Fatto

Il contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Roma un atto impositivo emesso nei propri confronti, nella qualità di obbligato in solido, per una quota di Imposta Unica relativa al 2013. La pretesa si fondava sulla ricostruzione degli agenti di Polizia Tributaria, secondo cui una società estera esercente attività di raccolta di scommesse avrebbe posto in essere una stabile organizzazione personale occulta, avvalendosi di una rete di punti di raccolta diffusi sul territorio nazionale.

La CTP rigettava il ricorso e l’appello veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la pronuncia qui gravata. Il contribuente ricorreva quindi in Cassazione con atto affidato a quattro motivi; l’Amministrazione finanziaria resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che il ricorso è improcedibile per l’omesso deposito nei termini di cui all’art. 369 cod. proc. civ.: l’atto, pur notificato alla controparte, non risulta depositato presso la cancelleria.

Sul punto la Corte richiama il consolidato orientamento per cui, in tali casi, la costituzione dell’intimata Amministrazione finanziaria non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859/1981 e n. 6420/1981). Il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013; Cass. n. 24686/2014; Cass. n. 24453/2017; Cass. n. 41967/2021).

La Corte precisa inoltre che la parte alla quale sia stato notificato il ricorso e che abbia a sua volta notificato il controricorso ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso il deposito, di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità. Tale potere è ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese (Cass. n. 21969/2008; Cass. n. 4917/2020).

Quanto alle spese, il ricorrente sarebbe tenuto al pagamento in ragione delle difese apprestate dalla controricorrente. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte rileva due ragioni che impediscono la liquidazione: si è costituita l’Agenzia delle Entrate, soggetto giuridicamente diverso dall’Agenzia delle Dogane nei cui confronti risulta proposta l’impugnazione, e dunque non legittimata a partecipare al giudizio; difetta comunque la prova della notifica del controricorso al ricorrente. Nulla va quindi disposto sulle spese.

Infine, ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez. U., n. 20621 del 2023). Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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