Raddoppio dei termini per accertamenti estero e natura procedimentale (Cass. civ. Sez. 5 n. 7090 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di attività finanziarie detenute in Stati a regime fiscale privilegiato, la presunzione di evasione di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 ha natura sostanziale e non ha efficacia retroattiva. Al contrario, le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dello stesso articolo, che dispongono il raddoppio dei termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento, hanno natura procedimentale e soggiacciono al principio tempus regit actum, applicandosi anche ai periodi d’imposta antecedenti all’entrata in vigore del decreto. Quanto alla motivazione dell’avviso di accertamento per relationem, l’obbligo di allegare gli atti richiamati sussiste solo quando il loro contenuto serva a integrare la motivazione, con esclusione dei casi in cui essa sia già sufficiente o il richiamo abbia valore meramente narrativo.
Il Fatto
Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito in relazione a disponibilità finanziarie detenute in località qualificate come “paradisi fiscali”. La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso e la sentenza fu confermata in appello. I giudici di secondo grado ritennero l’atto adeguatamente motivato e applicabile il raddoppio dei termini previsto dall’art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 78/2009, in quanto disposizione procedimentale con efficacia retroattiva. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi respinti. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 12 d.l. n. 78/2009, sostenendo l’illegittimità dell’applicazione retroattiva sia della presunzione di evasione sia del meccanismo di raddoppio dei termini, in quanto norme di natura sostanziale. La Corte ha dichiarato il motivo infondato, chiarendo la distinzione tra il regime di irretroattività del comma 2 e la natura procedimentale del comma 2-bis. Richiamando il consolidato orientamento espresso da Cass., n. 33084/2025 e Cass., n. 34129/2025, ha ribadito che le presunzioni hanno natura sostanziale e non possono applicarsi retroattivamente per non pregiudicare l’effettività del diritto di difesa, mentre le disposizioni sul raddoppio dei termini soggiacciono al principio tempus regit actum e si applicano anche ai periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore del decreto.
Il secondo motivo riguardava la presunta carenza motivazionale dell’avviso, per non aver l’Amministrazione riprodotto il contenuto essenziale delle segnalazioni poste a fondamento dell’atto. La Corte ha rilevato profili di inammissibilità per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo il ricorrente riprodotto integralmente il contenuto dell’avviso di accertamento, impedendo la valutazione completa dell’apparato argomentativo. Nel merito, il motivo è stato comunque ritenuto infondato, richiamando i principi espressi da Cass., n. 2614/2016 e Cass., n. 24417/2018. Le segnalazioni degli intermediari non costituiscono atti riferibili all’Amministrazione ma fonti documentali, il cui contenuto essenziale era stato riportato nell’atto impositivo. La mancata allegazione non priva di motivazione l’avviso, ma attiene esclusivamente all’aspetto probatorio da assolvere in sede processuale.
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Nota della Redazione
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