Polizza dirigenti sanitari copre tutte le spese di giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2741 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti medici, l’art. 24 del c.c.n.l. dell’8.6.2000 impone alle aziende sanitarie non una mera facoltà, ma l’obbligo di assumere tutte le iniziative necessarie a garantire la copertura, che non può che essere adeguata, essendo contrario ai principi di correttezza e buona fede prevedere una garanzia inidonea o affetta da periodi di scopertura. La garanzia di cui all’art. 24 cit. copre i rischi relativi a tutte le spese di giudizio e non solo a quelle a carico diretto dell’Azienda o rimborsabili ai sensi del successivo art. 25 del c.c.n.l. del 2000. L’introduzione del sintagma “adeguata copertura” ad opera dell’art. 21 del c.c.n.l. del 2005 non ha valenza innovativa, poiché l’obbligo di stipulare polizze adeguate era già contenuto nella disciplina previgente.

Il Fatto

Un dirigente medico, dipendente di un’azienda ospedaliero universitaria, viene chiamato a rispondere, quale convenuto, del danno iatrogeno cagionato a una paziente da prestazioni sanitarie rese nell’anno 1999. Nominato un difensore di fiducia, apprende dal datore di lavoro, in data 10.5.2010, dell’impossibilità di attivare la tutela legale per l’inoperatività della polizza, essendo decorsi i dodici mesi di ultrattività previsti per il caso di mancato rinnovo. Condannato in primo grado con sentenza del Tribunale di Vicenza nella misura del 10% in relazione alla propria responsabilità, definisce poi transattivamente con la compagnia assicurativa, che provvede al pagamento. L’Azienda gli nega quindi il rimborso delle spese legali, ritenendo insussistenti i presupposti dell’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. della dirigenza medica dell’8.6.2000.

Il dirigente agisce in giudizio per il risarcimento del danno corrispondente all’importo di euro 12.668,00, per l’inadempimento dell’obbligo di copertura assicurativa, e in via subordinata per il rimborso delle spese sostenute. Sia il primo giudice sia la Corte d’Appello di Bologna rigettano la domanda. Propone allora ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte rileva in via preliminare che il dirigente ha formulato due domande, l’una subordinata all’altra: risarcimento per violazione delle norme contrattuali sulla copertura assicurativa, comprensiva delle spese legali, e rimborso ex art. 25 del c.c.n.l. dell’8.6.2000. L’accoglimento della doglianza sulla domanda principale impone l’assorbimento di quelle relative alla domanda subordinata, oltre che di quella sulle spese di giudizio, che potranno essere rivalutate in sede di rinvio.

Il Collegio individua anzitutto la disposizione applicabile ratione temporis, con riferimento al momento in cui è stata posta in essere la condotta professionale causa del danno, dunque all’anno 1999. Il riferimento è quindi all’art. 24 del c.c.n.l. dell’8.6.2000, che impone alle aziende di assumere tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, comprese le spese di giudizio, senza diritto di rivalsa salvo dolo o colpa grave. La norma supera la previsione dell’art. 28 del d.P.R. n. 761 del 1979, che contemplava la mera possibilità di stipulare polizze: non solo è previsto l’obbligo, ma anche che la copertura sia adeguata e idonea.

La Corte territoriale aveva invece ritenuto che l’obbligo assicurativo, quanto alle spese di lite, fosse ancorato alle ipotesi dell’art. 25, con rimborso condizionato all’esito favorevole del procedimento. Tale interpretazione non è corretta: l’ambito applicativo delle due norme è distinto e le finalità sono diverse. L’art. 25 disciplina le ipotesi in cui l’Azienda paga o rimborsa le spese, con presupposti quali l’assenza di conflitto di interesse, nel primo comma, e l’esito favorevole del giudizio, nel secondo comma, quando il dirigente nomini un difensore di fiducia.

L’art. 24, invece, dispone la copertura assicurativa anche per quelle spese legali che non trovano tutela nell’art. 25, quando il dirigente decida di non avvalersi della difesa aziendale e, tuttavia, non sussista il presupposto del secondo comma: l’esito vittorioso. La correttezza di questa opzione trova riscontro nella previsione del diritto di rivalsa della compagnia nei casi di dolo e colpa grave, in cui difficilmente il giudizio sarà stato vittorioso. Il rinvio “alle spese di giudizio ai sensi dell’art. 25” va dunque inteso, per ragioni logico-sistematiche, come richiamo a tutte le spese di lite.

La sentenza è cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, perché proceda a nuova valutazione della sussistenza dell’inadempimento datoriale ex art. 24 del c.c.n.l. secondo i principi richiamati. Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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