Imposta unica scommesse 2011: CTD e bookmaker estero solidalmente obbligati (Cass. civ. Sez. V n. 2750 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per il periodo d’imposta 2011 l’imposta unica sulle scommesse è dovuta, in via principale, dal Centro trasmissione dati e, in solido, dal bookmaker stabilito all’estero e privo di concessione. La solidarietà ha natura paritetica, non dipendente, poiché entrambi i soggetti partecipano all’organizzazione e all’esercizio del gioco. Non sussiste alcuna discriminazione in danno del bookmaker estero, applicandosi il tributo a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano. Il locus del fatto imponibile è l’organizzazione del servizio e la raccolta della scommessa in Italia, non la conclusione del contratto. La mancata traduzione dell’atto impositivo non ne determina l’illegittimità, essendo onere del contribuente provare l’incolpevole ignoranza del contenuto.

Il Fatto

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva accertato, per il 2011, la debenza dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei confronti di un’impresa individuale, quale obbligata principale nella qualità di Centro trasmissione dati, e di una società bookmaker con sede all’estero, quale coobbligata solidale. I ricorsi, riuniti, erano stati rigettati in primo grado e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione.

Il contribuente e la società impugnavano la sentenza di appello con ricorso per cassazione articolato in otto motivi. In via preliminare chiedevano il rinvio dell’udienza per valutare una proposta di conciliazione e, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto l’istanza di differimento dell’udienza per la conciliazione. Il d.lgs. n. 220/2023, entrato in vigore il 4 gennaio 2024, ha esteso al giudizio di cassazione la sola conciliazione fuori udienza dell’art. 48 d.lgs. n. 546/1992 e non quella in udienza dell’art. 48-bis, per la quale resta il divieto di mero rinvio. La Corte ha poi escluso la necessità della pubblica udienza, non ricorrendo i presupposti della trattazione camerale in presenza di un indirizzo consolidato (Sez. U n. 14437 del 2018; Sez. U n. 8093 del 2020).

Nel merito la Corte ha richiamato il quadro tracciato dalla Corte costituzionale n. 27 del 2018 e dalla Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18. Il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impositive solo per le annualità anteriori al 2011, quando l’entità delle commissioni tra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata e non consentiva la traslazione dell’imposta.

Per il 2011, invece, il Centro trasmissione dati è soggetto passivo a pieno titolo, perché la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro di riferimento per la regolazione negoziale delle commissioni. Il bookmaker estero resta responsabile in solido: la Corte costituzionale non ha posto in discussione la sua soggettività passiva, né la solidarietà ha natura dipendente da quella della ricevitoria.

Quanto al diritto unionale, i giochi d’azzardo non sono armonizzati fiscalmente e il diritto dell’Unione non osta a che uno Stato membro assoggetti i Centri trasmissione dati e, in solido, i bookmaker esteri, indipendentemente dall’ubicazione della sede e dall’assenza di concessione (Corte Giust. C-788/18; Corte Giust. C-375/17). La restrizione è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dei consumatori e la lotta al gioco minorile.

Né rileva la mancata traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario, non essendovi alcuna previsione in tal senso e avendo la società dimostrato, con la propria difesa nel merito, di averne avuto piena conoscenza. La Corte ha infine escluso il rinvio pregiudiziale e l’applicazione dell’esimente delle obiettive condizioni di incertezza per il 2011, annualità successiva all’intervento interpretativo del 2010. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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