Il giudice tributario deve ricalcolare il ricarico e non annullare l’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 6016 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, quando il giudice accerta l’inattendibilità della contabilità e ritiene non condivisibile il calcolo della percentuale di ricarico effettuato dall’Amministrazione finanziaria, non può limitarsi ad annullare in toto l’atto impositivo di cui abbia riconosciuto il fondamento. Egli deve invece procedere al corretto ricalcolo della pretesa, quantificandola entro i limiti posti dai petita delle parti. Il processo tributario è difatti diretto non alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito sostitutiva, sia della dichiarazione del contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, dopo una verifica conclusa con processo verbale consegnato alla contribuente, notificava a una società attiva nel commercio di confezioni, poi dichiarata fallita, un avviso di accertamento per l’anno 2000. Ritenuta inattendibile la contabilità, l’Ufficio contestava maggiori ricavi non dichiarati e maggiori tributi ai fini Ires, Iva e Irap.

La società impugnava l’atto davanti alla CTP di Taranto, che lo annullava. La CTR della Puglia, sezione staccata di Taranto, rigettava l’appello dell’Ufficio e confermava la decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso per cassazione; la contribuente resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, secondo cui l’Ufficio avrebbe in realtà chiesto al Giudice di legittimità di rinnovare l’accertamento del fatto. Il rilievo è disatteso: la ricorrente indica gli atti con cui aveva proposto la propria contestazione in appello e formula una sola censura. La questione posta è quindi problematica di diritto e il ricorso è ammissibile.

Nel merito, la Corte ricostruisce il percorso dei giudici di appello. La CTR non aveva affermato che la contabilità fosse attendibile, come sosteneva la controricorrente, ma aveva ritenuto che le modalità di calcolo della percentuale di ricarico adottate dall’Ufficio non rispondessero a canoni di coerenza logica e congruità, richiamando le ragioni già espresse dalla CTP.

Da qui il principio affermato. Se il giudice tributario riconosce il legittimo fondamento dell’accertamento, ma considera non adeguata la percentuale di ricarico applicata, non deve disporne l’annullamento: deve provvedere al corretto ricalcolo della percentuale stessa. La decisione impugnata si era invece fermata all’annullamento integrale dell’atto.

La Corte richiama i propri precedenti. Secondo Cass. sez. V, 28.11.2014, n. 25317, il processo tributario non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito sostitutiva della dichiarazione e dell’accertamento; ravvisata la parziale infondatezza della pretesa, il giudice deve quantificare la corretta pretesa dell’Amministrazione, entro i limiti dei petita delle parti. Nella stessa linea si colloca Cass. sez. V, 9.2.2021, n. 3080: il giudice, in un processo a cognizione piena, quando ravvisa l’infondatezza parziale della pretesa, deve accertare e quantificare l’entità della pretesa fiscale, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza svolgere attività amministrativa di nuovo accertamento.

Conclusivamente, il ricorso dell’Amministrazione finanziaria è fondato e va accolto. La decisione impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, perché proceda a nuovo giudizio, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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