Rifiuti imballaggi terziari esclusi da TARI quota fissa dovuta (Cass. civ. Sez. V n. 2937 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
I rifiuti da imballaggi secondari e terziari, e gli imballaggi usati della stessa natura, sono oggetto di un regime speciale che attribuisce ai produttori e agli utilizzatori la loro gestione, dalla raccolta allo smaltimento. Ne consegue che i regolamenti comunali che ne dispongano l’assimilazione ai rifiuti urbani vanno disapplicati, in parte qua, dal giudice tributario, con esclusione dell’assoggettamento alla quota variabile della TARI delle superfici destinate alla loro prevalente produzione. Residua invece l’applicazione della quota fissa, che attiene ai costi generali del servizio e prescinde dall’effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali. La declaratoria di illegittimità della sola quota variabile non travolge, pertanto, la pretesa relativa alla parte fissa della tariffa.

Il Fatto

Una società esercente vendita all’ingrosso di articoli di abbigliamento impugnava l’invito al pagamento emesso da un Comune per la TARI dovuta per l’anno 2017. La società deduceva di produrre, sulle superfici tassate, prevalentemente rifiuti da imballaggi terziari, per il cui recupero aveva stipulato contratti con società specializzate.

Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello del Comune, confermando che gli imballaggi terziari non erano assimilabili ai rifiuti urbani e che i regolamenti comunali di assimilazione dovevano essere disapplicati. Il Comune ricorreva per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono rigettati. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014: dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Nella specie il difetto di motivazione è dedotto sulla base di un error iuris, che appartiene all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Quanto al secondo motivo, la Corte ricostruisce la disciplina del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183, 195, comma 2, lett. e), 198, comma 2, lett. g), 218, comma 1, lett. f), 221, comma 4, e 226, commi 1 e 2. Gli imballaggi secondari e terziari vanno conferiti in un luogo di raccolta organizzato dai produttori, né sono stati determinati i criteri di assimilazione cui rinvia l’art. 221, comma 4. Essi costituiscono oggetto di un regime speciale, caratterizzato dall’attribuzione ai produttori e agli utilizzatori della loro gestione: i regolamenti comunali che ne dispongano l’assimilazione vanno disapplicati, in parte qua, dal giudice tributario. Ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile: sotto le vesti della violazione di legge il ricorrente prospetta un erroneo accertamento in fatto, già compiuto dal giudice del gravame sulla base della perizia di parte. Quanto all’art. 2697 cod. civ., la violazione si configura solo se l’onere probatorio sia attribuito a parte diversa da quella gravata.

Il quarto e il quinto motivo sono infondati. La Corte richiama l’art. 384 cod. proc. civ. e i principi di economia processuale e ragionevole durata: è consentito decidere nel merito la questione omessa, ove risulti infondata. La l. n. 147 del 2013, art. 1, nell’istituire la TARI, ha riproposto gli obblighi di denuncia e la cd. ultrattività della dichiarazione (art. 1, comma 685). Nella specie la dichiarazione era stata resa e poteva essere integrata, anche in giudizio.

Il sesto motivo è accolto. La Corte distingue la quota fissa dalla quota variabile della tariffa, richiamando il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, artt. 3, comma 2, 6, comma 2, e 7, comma 2. Il presupposto impositivo si correla al possesso di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti; la produzione incide solo sulla quota variabile, esclusa per le superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti urbani o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti autonomamente. La quota fissa, invece, copre i costi generali e indivisibili del servizio. La sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Abruzzo, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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