Giudizio di ottemperanza tributario: sindacato limitato a vizi del procedimento e violazione (Cass. civ. Sez. V n. 18546 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi dalla Commissione tributaria regionale in sede di ottemperanza può essere proposto unicamente per vizi del procedimento e per violazione di legge. Il giudice dell’ottemperanza, nel ricostruire la portata precettiva del giudicato tributario, esercita un potere di interpretazione che, se contenuto nei limiti dei suoi poteri, non è sindacabile nel merito dalla Corte di legittimità. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso che, senza allegare effettivi vizi procedimentali o violazioni di legge, proponga una lettura del giudicato diversa da quella fatta propria dal giudice dell’ottemperanza.

Il Fatto

Con sentenza la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva rigettato il ricorso proposto da alcuni contribuenti, soci di una società estinta, i quali assumevano che una precedente pronuncia della stessa CTR avesse imposto all’Agenzia delle entrate il rimborso di una somma determinata, al netto dei rimborsi già eseguiti.

La CTR, decidendo sull’ottemperanza, aveva invece ritenuto che il rimborso spettante fosse stato puntualmente perimetrato in una somma inferiore, con conseguente conferma del minor credito accertato dall’Agenzia. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, censurando l’interpretazione data dal giudice dell’ottemperanza alla precedente sentenza. L’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione dei poteri di sindacato in sede di legittimità. Il ricorso straordinario avverso i provvedimenti resi dalla CTR in sede di ottemperanza è ammesso entro un perimetro rigoroso, coincidente con i vizi del procedimento e con la violazione di legge.

Il Collegio richiama i propri precedenti sul punto, Cass. n. 7801 del 23/04/2004 e Cass. n. 4796 del 28/02/2011, dai quali si ricava la tassatività delle censure proponibili. Ne deriva che il controllo di legittimità non si estende alla valutazione di merito compiuta dal giudice dell’ottemperanza.

Su questa premessa la Corte osserva che, nel caso concreto, il giudice dell’ottemperanza si è mantenuto nei limiti dei suoi poteri, dando una legittima interpretazione del giudicato e quantificando l’importo effettivamente dovuto al contribuente. A sostegno richiama un ulteriore precedente, Cass. n. 3555 del 22/02/2005.

Ne consegue l’inammissibilità del motivo, che mira a offrire del giudicato una lettura diversa rispetto a quella legittimamente adottata dalla decisione impugnata. I contribuenti contestano, in sostanza, il merito della decisione, senza individuare effettivi vizi del procedimento né specifiche violazioni di legge.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei contribuenti alle spese del giudizio di legittimità. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 e dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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