Giudicato interno e poteri del giudice del rinvio in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 3015 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, il giudice è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo e coperti da giudicato. La statuizione implicita di rigetto di una domanda, non impugnata con ricorso per cassazione, si consolida in giudicato interno. L’eccezione di giudicato, pur rilevabile d’ufficio, se esaminata e respinta con pronuncia espressa o implicita, deve essere riproposta con ricorso incidentale per evitare la formazione del giudicato interno che ne preclude ogni riesame, anche officioso.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una copiosa infiltrazione d’acqua che, fuoriuscita da un contatore posto in un vano scale, aveva danneggiato la merce custodita nei locali seminterrati di una società. La società convenne in giudizio la proprietaria dell’appartamento servito dal contatore, chiedendone il risarcimento; la convenuta chiamò in causa la società gestrice del contatore, proponendo domanda di garanzia.

Il Tribunale rigettò la domanda contro entrambe. La Corte d’appello, in riforma, riconobbe la responsabilità della proprietaria ex art. 2051 cod. civ., quale unica responsabile. La condanna fu cassata con ordinanza che escluse il rapporto di custodia in capo alla proprietaria. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale esclusa la responsabilità di quest’ultima, affermò la prova liberatoria del caso fortuito da parte della gestrice del contatore. Le ricorrenti impugnano tale decisione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia la violazione degli artt. 394, terzo comma, e 384, primo comma, cod. proc. civ., per avere il giudice del rinvio superato i limiti del giudicato interno formatosi sulla sentenza d’appello e i poteri a esso attribuiti. La Corte ritiene il motivo fondato.

La domanda risarcitoria proposta dalla società contro la gestrice del contatore doveva ritenersi implicitamente rigettata con la sentenza d’appello. Tale statuizione implicita di rigetto non era stata impugnata con ricorso per cassazione dalla società originaria attrice, né in via principale né in via incidentale, sicché su di essa era sceso il giudicato. Non coglie nel segno la tesi secondo cui la domanda sarebbe stata meramente assorbita dall’accoglimento di quella principale: la sentenza d’appello aveva riconosciuto la proprietaria quale unica responsabile, escludendo l’obbligo di custodia della gestrice, e tale statuizione non era stata censurata.

La Corte rileva poi un profilo ulteriore. L’eccezione di giudicato, espressamente sollevata dalla gestrice nel giudizio di rinvio, era stata erroneamente respinta. Tuttavia la società non ha censurato tale statuizione con ricorso incidentale, limitandosi a resistere al ricorso principale. Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il principio dell’art. 346 cod. proc. civ. (Cass. n. 5357 del 2002; Cass. n. 33109 del 2021), applicabile nella sola ipotesi in cui l’eccezione sia rimasta non accolta perché assorbita, non quando sia stata specificamente esaminata e rigettata (Cass., Sez. Un., n. 7940 del 2019).

Il giudicato, esterno o interno, è rilevabile d’ufficio (Cass., Sez. Un., n. 13916 del 2006; Cass. n. 1534 del 2018; Cass. n. 12754 del 2022). Questo principio è però cedevole dinanzi alla regola per cui, anche per le eccezioni rilevabili d’ufficio esaminate e respinte con pronuncia espressa o implicita, è necessario proporre gravame incidentale per evitare il giudicato interno che preclude ogni riesame, anche officioso (Cass. n. 9844 del 2022). In assenza di ricorso incidentale della gestrice, resta precluso alla Corte il rilievo officioso.

Nel merito, la Corte ricorda che, in ipotesi di cassazione per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio non può modificare l’accertamento dei fatti già acquisiti (Cass., Sez. Un., n. 18303 del 2020). Tra i fatti acquisiti rientrava anche quello per cui non era stata dimostrata la rottura del contatore ad opera di terzi, non attinto dal ricorso. Il giudice del rinvio, ritenendo raggiunta la prova liberatoria sulla base dell’opposta circostanza, ha indebitamente esorbitato dai propri poteri. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, la gestrice è condannata al risarcimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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