Impugnazione estratti di ruolo, l’interesse ad agire va dimostrato (Cass. civ. Sez. V n. 10301 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino alla decisione. La disposizione si applica anche ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato: nel merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione in termini, nel grado di legittimità mediante deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ., fino all’udienza di discussione o all’adunanza camerale. Il totale silenzio del contribuente su tale profilo determina ex se ed ab origine l’inammissibilità dell’azione impugnatoria, coltivata sino in cassazione.
Il Fatto
Una società, dopo aver chiesto all’agente della riscossione di verificare l’esistenza di iscrizioni a proprio carico, riceveva gli estratti di ruolo relativi a tredici cartelle. Avverso tali estratti proponeva ricorso alla CTP, eccependo la nullità delle cartelle per mancata rituale notifica e l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
La CTR accoglieva il primo motivo, rilevando il difetto di prova delle notifiche nella contumacia dell’agente. In appello la CTR della Sicilia accoglieva il gravame principale dell’agente e respingeva quello incidentale, ritenendo ammissibile l’impugnazione degli estratti di ruolo, generica la contestazione sulla conformità delle copie e non pertinente il richiamo alla raccomandata informativa. La società ricorreva allora per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte non esamina nel merito i sei motivi, perché la decisione si concentra su una questione assorbente: l’ammissibilità dell’impugnazione dei meri estratti di ruolo. La sentenza impugnata aveva affermato tale ammissibilità in modo apodittico, senza verificare la sussistenza di un interesse concreto e attuale.
La Corte richiama la Sez. U n. 26283 del 06/09/2022, secondo cui la disposizione sopravvenuta ha plasmato l’interesse ad agire, condizione di natura dinamica che può assumere diversa configurazione fino al momento della decisione. Ne deriva l’applicabilità della norma anche ai processi pendenti, purché lo specifico interesse sia dimostrato nelle forme proprie di ciascuna fase.
La verifica richiesta al contribuente è puntuale: nel merito mediante il tempestivo ricorso alla rimessione in termini, istituto applicabile anche al processo tributario; nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, oppure fino all’adunanza camerale; qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
La Corte ricorda inoltre che la Corte cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.
Nel caso concreto la società, pur dopo tali pronunce, aveva serbato totale silenzio sul profilo dell’interesse ad impugnare gli estratti di ruolo e non aveva allegato né dimostrato, neppure con memoria, l’esistenza di un interesse concreto e attuale. Da ciò deriva l’inammissibilità dell’azione impugnatoria ab origine, con cassazione della sentenza e dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ.
Le spese di tutti i gradi sono compensate, in ragione del recente assestamento della giurisprudenza. Resta ferma la condanna della società al pagamento del cd. doppio contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.
Nota della Redazione
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